Cassazione Civile, Ordinanza n. 07568/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha disposto le spese a carico di chi le ha anticipate. Non vi è stata decisione sul merito della controversia tributaria.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia traeva origine dall'impugnazione in cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale per la Toscana n. 1259/2015. Tuttavia, prima della decisione, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; la rinuncia è stata ritualmente comunicata alla controricorrente dalla Cancelleria ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Non emergono dal testo i motivi di merito del ricorso originario, poiché il giudizio si è chiuso per rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso deve essere comunicata alla controparte; nel caso di specie la comunicazione è stata ritualmente eseguita dalla Cancelleria.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente comunicata alla parte controricorrente, comporta l'estinzione del processo senza decisione sul merito.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa statuizione non emergente dal testo.
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