Cassazione Penale, Ordinanza n. 09709/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, assorbendo ogni altra deduzione, anche quella contenuta nella memoria depositata. Ha quindi condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello era stata impugnata con due distinti ricorsi per cassazione. Il primo ricorrente deduceva, con unico motivo, la mancata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 sugli effetti della declaratoria di illegittimità concernente il fatto di lieve entità, sostenendo che ciò avrebbe inciso sulla pena. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la motivazione della sentenza di merito, richiamando le modalità esecutive del fatto e la consumazione di reati di lesioni personali in danno di distinte vittime, implicava l’esclusione della lieve entità. Il secondo ricorrente denunciava un vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 129 e 546, lett. e), c.p.p., ma la Corte ha osservato che le deduzioni erano generiche e prive di specifiche ragioni di diritto e di fatto. Inoltre, ha richiamato il principio secondo cui, nel ricorso per cassazione contro sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione, mentre restano precluse le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi di pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
Norme richiamate
Richiamato dal secondo ricorrente come parametro del vizio di motivazione dedotto; la Corte non ne riconosce un vizio specifico, reputando le doglianze generiche.
Richiamato dal secondo ricorrente; la Corte afferma che, nel ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p., le doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 non sono deducibili.
Richiamato dal secondo ricorrente quale parametro motivazionale; la Corte reputa il motivo generico e non autosufficiente.
La Corte afferma che contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello è ammissibile il ricorso per cassazione solo nei limiti relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024
Invocata dal primo ricorrente per sostenere l’incidenza sulla pena del fatto di lieve entità; la Corte ritiene il motivo manifestamente infondato perché la lieve entità deve ritenersi esclusa in base alla motivazione della sentenza di merito.
Sez. 2, Sent. n. 22002 del 10/04/2019, dep. 20/05/2019, Rv. 276102-01
Richiamata come precedente sul regime di impugnabilità della sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. e sulla preclusione dei motivi relativi a questioni rinunciate, all’art. 129 c.p.p. e a vizi di pena non trasfusi in illegalità della sanzione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza resa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. sono deducibili solo censure relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra decisione richiesta e decisione pronunciata.
- Sono inammissibili le doglianze che mirano a riproporre motivi rinunciati nel concordato, nonché quelle che lamentano il mancato rilievo delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i limiti propri del giudizio di legittimità in tale specifico rito.
- Le censure sulla determinazione della pena sono deducibili in cassazione solo se la sanzione risulti illegale, cioè eccedente i limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; non sono invece ammissibili mere contestazioni sul trattamento sanzionatorio.
- La deduzione di un vizio di motivazione deve contenere argomentazioni specifiche in fatto e in diritto; deduzioni generiche o assertive non superano il vaglio di ammissibilità.
- La qualificazione del fatto come non lieve può desumersi implicitamente dalla motivazione di merito quando essa valorizzi le modalità esecutive e la pluralità delle vittime, elementi incompatibili con la lieve entità.
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