Cassazione Civile, Ordinanza n. 35246/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1986, con cui all'interessato veniva rideterminato in aumento il reddito di lavoro autonomo imponibile, recuperato a tassazione il maggior reddito e irrogate sanzioni. Dopo il rigetto in primo grado e l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio in CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità ha però chiesto di avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018, depositando istanza di sospensione, domanda di definizione e prova del pagamento. Successivamente ha chiesto l'estinzione del giudizio producendo la documentazione relativa.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione attestante l'avvenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. n. 119/2018, convertito dalla l. n. 136/2018. Rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna parte aveva presentato istanza di trattazione e che non risultava un diniego dell'Amministrazione finanziaria, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre posto le spese del processo estinto a carico della parte che le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 6, commi 8, 9, 10, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
«Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020»
La produzione della domanda di definizione e della prova del pagamento è idonea a dimostrare l'avvenuta definizione agevolata e a determinare la sospensione del processo nei termini previsti dalla norma.
art. 6, comma 12, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
«L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. ...»
L'assenza di un diniego notificato entro il termine previsto è elemento rilevante per ritenere perfezionata la definizione della lite.
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
«In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. ... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate»
Se non viene depositata istanza di trattazione entro il termine finale previsto, il processo deve essere dichiarato estinto; le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando il contribuente documenta la definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, il giudice deve verificare il deposito della domanda e del pagamento e l'assenza di un diniego tempestivo dell'Amministrazione.
- In caso di mancata istanza di trattazione entro il termine fissato dalla disciplina sulla definizione agevolata, il processo tributario va dichiarato estinto.
- Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
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