Cassazione Penale, Ordinanza n. 29270/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda una condanna confermata in appello per furto di alcune bevande e generi alimentari sottratti all'interno di un punto vendita. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: 1) ha denunciato la violazione delle disposizioni sulla proposizione della querela, sostenendo che l'impiegato/cassiera del punto vendita non fosse legittimato a presentarla; 2) ha censurato la mancata valorizzazione del modesto valore economico della merce sottratta, sia ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia ai fini dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato, affermando che la cassiera di un supermercato è legittimata a proporre querela per il furto commesso all'interno dell'esercizio, in quanto detentrice qualificata del bene per custodia o per l'esercizio del commercio. Il secondo motivo è stato ritenuto privo di specificità: il valore modesto della merce era già stato considerato per le attenuanti generiche, ma non era stato indicato alcun ulteriore elemento idoneo a integrare il danno di speciale tenuità. La decisione si conclude con il rigetto/inammissibilità del ricorso, con conferma della condanna.
Norme richiamate
L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, valutato non solo in base al valore della cosa sottratta ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa; non basta il solo basso valore del bene né la capacità economica del soggetto passivo di sopportare il danno.
La vicenda è stata qualificata come furto di beni sottratti all'interno di un supermercato; il ricorso non contesta la sussistenza del reato ma aspetti procedurali e sanzionatori.
Massime di principio
- Nel furto commesso all'interno di un supermercato, la querela può essere validamente proposta dalla cassiera o dall'addetto alla cassa, anche se privo di poteri rappresentativi del proprietario, quando sia titolare di una detenzione qualificata del bene per custodia o per l'esercizio del commercio.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità non si desume automaticamente dal modesto valore economico della merce sottratta: occorre un pregiudizio complessivamente lievissimo, valutato anche alla luce degli ulteriori effetti dannosi per la persona offesa.
- Se il giudice di merito ha già valorizzato il modesto valore del bene ai fini delle attenuanti generiche, il ricorrente che invochi anche l'art. 62, n. 4 c.p. deve indicare specificamente gli ulteriori elementi che renderebbero integrata la speciale tenuità del danno; in mancanza, il motivo è generico.
- In sede di legittimità, una censura è inammissibile quando si limita a riproporre la bassa entità del valore del bene senza confrontarsi con la ratio della decisione di merito e senza allegare elementi ulteriori decisivi.
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