Cassazione Penale, Ordinanza n. 33354/2026 del 11/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 23 ottobre 2025, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Venezia affermativa della sua responsabilità penale per il delitto di furto aggravato e aveva sostituito, su concorde richiesta delle parti, la pena irrogata con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare. Il testo non riporta il contenuto specifico del motivo di ricorso, ma precisa che esso è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice d'appello, quando accoglie una richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., poiché, per effetto devolutivo e a seguito della rinuncia ai motivi d'impugnazione, la cognizione è limitata ai motivi non rinunciati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile il principio per cui, in caso di accoglimento in appello della richiesta concordata sulla pena, il giudice non deve motivare autonomamente sull'assenza delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p., quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione e la cognizione sia quindi circoscritta ai motivi non rinunciati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; l'importo della somma non è determinabile dal testo trasmesso.
Norme richiamate
cause di non punibilità rilevabili d'ufficio
Il giudice d'appello che accoglie una richiesta di pena concordata non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., quando, per effetto della rinuncia ai motivi d'impugnazione, la cognizione sia limitata ai motivi non rinunciati.
La Corte richiama la disposizione per sottolineare la radicale diversità tra l'istituto della pena concordata e quello disciplinato dall'art. 599 c.p.p.
Massime di principio
- Quando il giudice d'appello accoglie una richiesta concordata sulla pena e l'imputato ha rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione resta circoscritta ai motivi non rinunciati e non sussiste un autonomo obbligo di motivazione sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- L'istituto dell'applicazione concordata della pena in appello è distinto da quello disciplinato dall'art. 599 c.p.p.; la disciplina e gli effetti della rinuncia ai motivi devono essere valutati secondo la specifica struttura del rito o dell'accordo intervenuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33333/2026 del 11/09/2026
- ordinanza_penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33335/2026 del 11/09/2026
- ordinanza_penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33338/2026 del 11/09/2026
- ordinanza_penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33339/2026 del 11/09/2026
- ordinanza_penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33340/2026 del 11/09/2026
- ordinanza_penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33342/2026 del 11/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →