Cassazione Civile, Ordinanza n. 29912/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La vicenda nasce da un pignoramento presso terzi in cui, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, era stato assegnato al creditore procedente il credito vantato da una società esecutata verso un condominio terzo pignorato. Il condominio aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. sostenendo che la propria dichiarazione ex art. 547 c.p.c. fosse stata erroneamente interpretata e chiedendo l'accertamento endoesecutivo dell'inesistenza del credito. Il Tribunale di Bari, ritenendo pregiudiziale un'altra causa già pendente tra la società esecutata e il condominio, avente ad oggetto il contratto di appalto e i rapporti dare-avere tra le parti, aveva sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Il creditore procedente ha quindi proposto regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., deducendo l'erroneità della sospensione perché i due giudizi avevano parti diverse e oggetti diversi e perché l'accertamento del credito compiuto nell'ordinanza di assegnazione ha efficacia soltanto endoesecutiva, senza attitudine al giudicato e senza essere condizionato dall'esito della causa di merito tra le parti contrattuali.
La decisione
La Corte ha ritenuto erronea la sospensione disposta dal Tribunale di Bari. Ha affermato che non sussisteva un rapporto di pregiudizialità tecnica tra la causa di appalto pendente e l'opposizione all'ordinanza di assegnazione, poiché i giudizi coinvolgevano parti diverse e oggetti distinti. Ha inoltre escluso che l'accertamento del credito compiuto in sede esecutiva fosse inciso dall'esito della causa ordinaria tra società e condominio, trattandosi di accertamento endoesecutivo privo di efficacia di giudicato. Il ricorso è stato quindi accolto, l'ordinanza di sospensione è stata annullata e il giudizio è stato disposto proseguire davanti al Tribunale di Bari. Il condominio intimato è stato condannato alle spese del regolamento.
Norme richiamate
richiamato come base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta contro l'ordinanza di assegnazione
richiamato con riferimento alla dichiarazione del terzo pignorato che l'opponente assumeva essere stata erroneamente interpretata
norma invocata per la sospensione del processo; la Corte ha escluso che ne ricorressero i presupposti perché mancava una vera pregiudizialità tra i giudizi
richiamato come rimedio per il regolamento avverso l'ordinanza di sospensione
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio
d.m. n. 55 del 2014, art. 5, comma 5
"Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile"
per la liquidazione delle spese del regolamento di competenza, la controversia va considerata di valore indeterminabile perché il giudizio riguarda solo una questione processuale e non l'intera controversia sostanziale
Massime di principio
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede un rapporto di pregiudizialità tecnica reale e non può essere disposta quando i giudizi hanno parti e oggetti diversi.
- L'opposizione agli atti esecutivi avverso un'ordinanza di assegnazione del credito si fonda sull'eventuale erronea lettura della dichiarazione del terzo pignorato, ma l'accertamento compiuto in sede esecutiva conserva natura endoesecutiva e non produce giudicato.
- L'eventuale controversia ordinaria tra il debitore esecutato e il terzo pignorato sul rapporto sostanziale sottostante non sospende automaticamente il giudizio esecutivo quando l'accertamento rilevante è limitato al procedimento di espropriazione presso terzi.
- Nel regolamento di competenza o di sospensione, ai fini della liquidazione delle spese, il valore della controversia è di regola indeterminabile perché il giudizio riguarda soltanto una questione processuale specifica.
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