Sentenza n. 11865/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'accertamento del diritto dell'arch. Sergio Schiaroli allo scatto convenzionale, previsto dall'art. 79, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005 e ss.mm.ii. (oggi art. 211 del medesimo decreto nella versione post riforma apportata dal d.lgs. 6 ottobre 2018, n. 127); nonché per la condanna dell’amministrazione al pagamento del predetto scatto convenzionale con decorrenza dal 1° gennaio 2017 nella misura di legge, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge; con ogni conseguenziale effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, sull'indennità di buonuscita nonché sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento e pagamento dello scatto convenzionale previsto per i primi dirigenti con ventisei anni di servizio complessivo nei ruoli direttivi e dirigenziali
Esito
Favorevole al ricorrente (dirigente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente ai ruoli direttivi e poi promosso alla qualifica di primo dirigente con decorrenza 1° gennaio 2017, aveva maturato oltre ventisei anni di servizio complessivo nei ruoli direttivi e dirigenziali. Prima della promozione aveva beneficiato dello scatto convenzionale previsto per il personale direttivo, ma l'amministrazione, dopo il passaggio alla qualifica dirigenziale, non gli aveva riconosciuto il beneficio previsto per i primi dirigenti, ritenendo assorbito il precedente scatto nella nuova e maggiore retribuzione e non dovuta una nuova attribuzione. Il ricorrente ha dedotto di possedere tutti i requisiti dell'art. 211, comma 2, del d.lgs. n. 217/2005, già art. 79, comma 2, e ha chiesto l'accertamento del diritto allo scatto, il pagamento delle differenze retributive dalla decorrenza applicabile, oltre interessi e rivalutazione, con effetti sul trattamento pensionistico, sull'indennità di buonuscita e sulla posizione previdenziale e assistenziale. In memoria ha precisato che la domanda doveva essere riferita al 1° gennaio 2018, data di decorrenza degli effetti del nuovo art. 211, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 127/2018.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato il diritto del ricorrente allo scatto convenzionale previsto dall'art. 211, comma 2, del d.lgs. n. 217/2005, con decorrenza dal 1° gennaio 2018. Il giudice ha interpretato la disposizione nel senso che i ventisei anni di servizio devono essere computati complessivamente nei ruoli direttivi e dirigenziali e che il passaggio alla qualifica di primo dirigente non azzera l'anzianità maturata. Il precedente scatto percepito nella qualifica direttiva non impedisce il riconoscimento dello scatto spettante nella qualifica dirigenziale: una diversa interpretazione determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra chi raggiunge i ventisei anni dopo la promozione e chi li aveva già maturati prima del transito nella dirigenza. L'amministrazione è stata condannata ad adeguare il trattamento stipendiale, corrispondere le differenze retributive dal 1° gennaio 2018 e provvedere alle conseguenze previdenziali. Sui singoli ratei spettano gli interessi legali dalla scadenza al soddisfo; la rivalutazione monetaria spetta solo per l'eventuale eccedenza rispetto agli interessi, in applicazione del divieto di cumulo. Le spese sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 211, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 217/2005
al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente è attribuito uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti
La disposizione riconosce lo scatto ai primi dirigenti sulla base dell'anzianità complessiva maturata nei ruoli direttivi e dirigenziali; il passaggio alla dirigenza non azzera l'anzianità e il precedente scatto direttivo non esclude il nuovo beneficio.
art. 79, commi 1 e 2, d.lgs. n. 217/2005, nel testo antecedente al riordino
Disciplina previgente degli scatti convenzionali spettanti al personale direttivo e ai primi dirigenti, rilevante per ricostruire la posizione retributiva del ricorrente.
Fissa al 1° gennaio 2018 la decorrenza degli effetti giuridici ed economici del riordino applicabile al nuovo art. 211.
art. 3 Cost.
Impone di evitare disparità di trattamento prive di giustificazione tra dipendenti con la medesima anzianità complessiva, indipendentemente dal momento del transito nella qualifica dirigenziale.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
Esclude il cumulo integrale tra interessi e rivalutazione sui crediti di lavoro: gli interessi sono dovuti sui singoli ratei e la rivalutazione soltanto per l'eventuale differenziale superiore agli interessi.
Massime di principio
- Lo scatto convenzionale previsto per i primi dirigenti al raggiungimento di ventisei anni di effettivo servizio deve essere calcolato sommando il servizio maturato nei ruoli direttivi e dirigenziali; il transito nella qualifica dirigenziale non azzera l'anzianità pregressa.
- Il fatto che il dipendente abbia già conseguito, nella qualifica direttiva, uno scatto convenzionale correlato alla medesima anzianità non esclude il riconoscimento dello scatto previsto per la qualifica di primo dirigente quando siano integrati i presupposti dell'art. 211, comma 2, del d.lgs. n. 217/2005.
- È irragionevole e contrario al principio di uguaglianza riconoscere il beneficio al dirigente che maturi i ventisei anni complessivi dopo la promozione e negarlo a chi abbia raggiunto la stessa anzianità prima del transito nella dirigenza, poiché le due situazioni sono sostanzialmente identiche quanto al requisito valorizzato dalla legge.
- Sui crediti retributivi spettano gli interessi legali calcolati sui singoli ratei dalla rispettiva scadenza; la rivalutazione monetaria è dovuta soltanto nella misura dell'eventuale differenza eccedente l'importo degli interessi.
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