Sentenza n. 14544/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento 1) del Decreto 14.12.2022 n. 7967 - 2022, prot. 2022-1500969, a firma del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria, che ha determinato gli oneri di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, a sensi dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 (convertito con modificazioni in L. n. 125/2015), del D.M. 6.7.2022 del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (pubblicato il 15.9.2022), dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022 (convertito con modificazioni in L. n. 142/2022) e del D.M. 6.10.2022 del Ministero della salute (pubblicato il 26.10.2022) e del relativo Allegato n. 1; 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto, ivi compresi: il Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato il 15.9.2022, che ha certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; il Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022, pubblicato il 26.10.2022, di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; la Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413; l'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR; l'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di determinazione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, nonché i presupposti decreti ministeriali
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente aveva impugnato gli atti regionali e ministeriali relativi all'applicazione del meccanismo di pay-back sanitario per i dispositivi medici, contestando il provvedimento regionale che aveva posto a suo carico gli oneri di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché gli atti presupposti concernenti la certificazione del superamento del tetto di spesa e le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali. Nel corso del giudizio, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024 e l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025, convertito dalla l. n. 118 del 2025, la ricorrente versava alla Regione Liguria la quota dovuta e chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, depositando il provvedimento regionale attestante l'avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito le censure dedotte contro il provvedimento regionale e gli atti ministeriali presupposti. Il Collegio ha ritenuto che, alla luce delle dichiarazioni processuali e dell'avvenuto pagamento del dovuto alla Regione Liguria, non residuasse un interesse attuale alla decisione sulla domanda di annullamento. Le spese di giudizio sono state compensate in considerazione del disposto dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Indicato quale fondamento del meccanismo di ripiano degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici.
art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022
Richiamato tra le basi normative degli atti relativi alla determinazione e al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Ha consentito alle imprese fornitrici di dispositivi medici di estinguere i debiti verso regioni e province autonome mediante il versamento di una quota del 25% del debito; il pagamento effettuato dalla ricorrente ha determinato la cessazione della materia del contendere e ha inciso sulla regolazione delle spese.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere è coerente con il venir meno dell'interesse attuale alla decisione a seguito dell'integrale pagamento del dovuto, sebbene la sentenza non richiami espressamente tale disposizione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente adempie integralmente all'obbligazione amministrativa oggetto dell'atto impugnato e l'amministrazione attesta l'avvenuto pagamento, viene meno l'interesse attuale alla decisione e il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare le censure di legittimità.
- L'introduzione di una disciplina legislativa sopravvenuta che consente di definire in misura ridotta il debito gravante sulle imprese fornitrici di dispositivi medici può incidere sulla prosecuzione del giudizio relativo agli atti di pay-back, qualora l'impresa si avvalga della facoltà prevista e provveda al pagamento dovuto.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la definizione del giudizio dipende da una disciplina normativa sopravvenuta che ha consentito il pagamento agevolato del debito oggetto della controversia.
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