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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03019/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione immune da vizi logici e fondata su corretti argomenti giuridici. Nessuna rivalutazione del merito probatorio era consentita in sede di legittimità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato alla pena di 4 anni di reclusione ritenendolo responsabile di bancarotta fraudolenta documentale. Nel ricorso sono stati dedotti due motivi: 1) la mancata assunzione di una prova decisiva, la cui acquisizione era stata richiesta dalla difesa anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale; 2) la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure non consentite, osservando che non può sovrapporre la propria valutazione del materiale probatorio a quella dei giudici di merito, i quali avevano motivato in modo логicamente corretto l'accertamento del reato e della responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    La doglianza sulla mancata assunzione di una prova decisiva e sul vizio di motivazione non è stata ritenuta proponibile nei termini dedotti, perché la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito quando la motivazione sia logicamente congrua.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito riproporre una diversa lettura delle risultanze processuali per ottenere una nuova valutazione del merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e priva di manifeste illogicità.
  • La censura per mancata assunzione di prova decisiva non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio già esaminato dai giudici di merito.
  • Il vizio di motivazione è scrutinabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla coerenza logica e giuridica della decisione, non per sostituire l'apprezzamento del giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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