Cassazione Penale, Sentenza n. 20172/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta, mediante incidente di esecuzione, della sostituzione della pena dell'ergastolo con la reclusione di 30 anni ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. b) della legge n. 479/1999 (applicazione della lex mitior con riferimento al rito abbreviato). Il ricorrente deduceva che, avendo richiesto il rito abbreviato nel periodo rilevante (tra il 2 gennaio e il 24 novembre 2000), gli dovesse spettare il trattamento più favorevole sancito dalla giurisprudenza CEDU e dalle successive pronunce interne
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione debba verificare l'identità del caso con quello deciso dalla Corte EDU (Scoppola) prima di incidere sul giudicato, e che nel caso di Musso non ricorrano le condizioni: l'imputato non è mai stato effettivamente ammesso al rito abbreviato (le richieste furono respinte con motivazioni ritenute legittime) e dunque non ha acquisito il diritto a essere giudicato secondo la lex mitior. Per tali ragioni la sostituzione della pena non è stata disposta e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 30, comma 1, lett. b), legge n. 479/1999
Prevede che, per reati astrattamente punibili con l'ergastolo, in caso di procedimento celebrato con rito abbreviato all'ergastolo si sostituisca la reclusione di anni trenta. La Corte ha ritenuto che l'applicazione di questa disposizione come "lex mitior" richieda non solo la commissione del reato ma anche l'effettiva ammissione dell'imputato al rito abbreviato
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Disposizione che regola gli effetti del rito abbreviato sulla determinazione della pena. La Corte EDU l'ha considerata, nella sentenza Scoppola, norma di diritto sostanziale rientrante nel campo di applicazione dell'art. 7 CEDU; la Corte di legittimità ha precisato che l'applicazione della norma più favorevole dipende dall'effettivo accesso al rito speciale
art. 223 d.lgs. n. 51/1998 e art. 56 legge n. 479/1999
Norme processuali che, all'epoca, limitavano l'esperibilità del rito abbreviato a condizioni temporali (prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale). In base a tali norme le richieste di Musso furono respinte regolarmente
art. 4-ter, comma 2, d.l. n. 82/2000 conv. dalla legge n. 144/2000
Norma transitoria che riapriva i termini per chiedere il rito abbreviato in appello in caso di rinnovazione dell'istruzione; la Corte ha ritenuto che non potesse applicarsi nel caso di Musso perché non fu disposta alcuna rinnovazione dibattimentale
Richiamato come riferimento alla rinnovazione dell'istruzione; la possibilità di chiedere il rito in appello era subordinata alla rinnovazione ai sensi di questo articolo
art. 7, d.l. 24/11/2000, n. 341 conv. legge 19/1/2001, n. 4
Norma collegata al regime sanzionatorio successivo; la Corte ha richiamato che la pronuncia della Corte EDU e le successive valutazioni costituzionali incidono sui limiti di applicazione della norma in sede esecutiva
Corte EDU, Grand Chamber, 17/09/2009, Scoppola c. Italia
Ha ritenuto che l'art. 442 comma 2 avesse natura sostanziale e che l'Italia avesse violato gli artt. 6 e 7 CEDU nel caso di un imputato ammesso al rito abbreviato ma che poi non aveva beneficiato della commutazione della pena. La giurisprudenza italiana ha accolto il principio ma ne ha delimitato l'ambito di applicazione all'identità fattuale rispetto al caso Scoppola
Corte Costituzionale, sent. n. 210/2013
Ha recepito il principio della Corte EDU nelle sue implicazioni costituzionali; comunque la Corte di legittimità ha richiamato i limiti stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale in ordine all'identità dei casi
Sez. U., n. 18821 del 24/10/2013 (Ercolano)
Ha affidato al giudice dell'esecuzione il compito di accertare, nel singolo caso, l'eventuale diritto alla sostituzione della pena ex art. 30 lett. b), ma ha precisato che ciò è possibile solo quando sussista assoluta identità con il caso deciso dalla Corte EDU (cioè effettiva ammissione al rito abbreviato nelle condizioni di cui a Scoppola)
Sez. U., n. 34233 del 19/04/2012 (Giannone)
Ha chiarito che l'individuazione della legge penale più favorevole non dipende dal mero succedersi formale delle norme, ma richiede la verifica delle modalità e dei tempi di effettivo accesso al rito speciale; il beneficio sanzionatorio condizionato richiede l'integrazione di entrambi gli elementi (reato punibile con ergastolo + effettiva ammissione al rito abbreviato)
Sez. 1, n. 7162 del 21/12/2015 (Capizzi) e Sez. 1, n. 11916 del 21/11/2018 (Montenegro)
Pronunce richiamate che confermano l'orientamento secondo cui la semplice richiesta non è sufficiente: l'ammissione al rito, se negata conformemente alle norme allora vigenti e senza vizio, impedisce l'acquisizione del diritto alla lex mitior
Massime di principio
- La sostituzione dell'ergastolo con la pena di 30 anni per effetto della lex mitior collegata al rito abbreviato richiede non solo che il reato fosse astrattamente punibile con l'ergastolo, ma anche l'effettiva ammissione dell'imputato al rito abbreviato nei termini e secondo le modalità previste dalle norme vigenti all'epoca
- La mera richiesta di ammissione al rito abbreviato, se non accolta per motivi procedurali o per corretto esercizio del potere discrezionale, non attribuisce automaticamente il diritto al trattamento più favorevole
- Il giudice dell'esecuzione può, mediante incidente, valutare la permanenza della legittimità della pena e incidere sul giudicato solo se sussiste identità fattuale e giuridica con i casi cui la Corte EDU e la Corte Costituzionale hanno riconosciuto tutela
- In casi simili conviene documentare puntualmente le richieste presentate e le ragioni del loro rifiuto (evidenziando eventuali vizi procedurali), perché solo l'effettiva ammissione o un vizio annullabile della decisione che ha negato l'ammissione possono aprire la strada alla sostituzione della pena
- Se la richiesta di rito speciale è stata respinta senza rinnovazione dell'istruzione o senza vincoli posti dalla normativa transitoria, è difficile ottenere la commutazione in sede esecutiva
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