Cassazione Penale, Ordinanza n. 36616/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 10 dicembre 2025 della Corte d’appello di Torino, che aveva confermato la sua condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale previsto dall’art. 337 c.p. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione del trattamento sanzionatorio e del bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche costituisca un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non contraddittoria e riferita agli elementi rilevanti ai sensi dell’art. 133 c.p. Nel caso concreto, la sentenza d’appello aveva indicato quali elementi prevalenti l’elevata pericolosità della condotta, l’iniziale dichiarazione di false generalità e l’ammissione di colpevolezza solo successiva e necessitata. In conseguenza dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha escluso l’assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.
La disposizione individua il reato per il quale è stata confermata la condanna; il testo non sviluppa ulteriori profili interpretativi della fattispecie.
In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti (elevata pericolosità della condotta, declinazione, in prima battuta, di false generalità, ammissione di colpevolezza solamente successiva e necessitata: v. pag. 4 sent.).
La valutazione di merito sul trattamento sanzionatorio non è sindacabile in cassazione se la motivazione, non contraddittoria, espone gli elementi dell’art. 133 c.p. ritenuti prevalenti.
Massime di principio
- Il giudizio del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio e sulla prevalenza degli elementi considerati nel bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche è un giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione non sia contraddittoria e dia conto degli elementi rilevanti ai sensi dell’art. 133 c.p.
Come è indicizzato
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