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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34835/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, sottoposto al regime di detenzione domiciliare, aveva chiesto al Magistrato di sorveglianza di Genova l’autorizzazione a uscire per svolgere attività lavorativa presso la propria autocarrozzeria. Con ordinanza del 17 marzo 2026 (nel testo è anche indicata, in modo discordante, la data del 14 marzo 2026), l’istanza è stata respinta. Il reclamo, riqualificato come ricorso, deduceva doglianze attinenti a profili di fatto e a valutazioni di merito, che la Corte ha ritenuto precluse al sindacato di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze investivano profili fattuali e valutazioni di merito non verificabili in sede di legittimità. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il testo non consente di individuare con certezza il resistente né riporta integralmente la formula del dispositivo oltre alla dichiarazione di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di una causa di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Le doglianze che investono profili di fatto o valutazioni di merito non sono scrutinabili nel giudizio di legittimità e, se il ricorso si fonda su tali censure, è inammissibile.
  • Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo che ricorra un’ipotesi di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

Testo integrale

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