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Sentenza

Sentenza n. 443/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento l'dell'ordinanza a firma dell'Arch. Pio Porretta, Dirigente del V Settore, Area Vigilanza Edilizia, 2° servizio – Ufficio verifica abusivismo edilizio, adottata il 10 luglio 2017, n. 10780,, notificata il 31.7.2017, con la quale è stata disposta “l'acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusivamente realizzate, insistenti sul terreno distinto in catasto al foglio 8, mappale 226” nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto né altrimenti conoscibile, compresi atti istruttori, verbali e quant'altro riferito al procedimento;

Giustizia amministrativa201700814

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale di opere abusivamente realizzate, unitamente agli atti presupposti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 10 luglio 2017 con cui il Comune aveva disposto l'acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive insistenti su un terreno catastalmente individuato. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando: l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; l'omessa comunicazione dell'ordinanza di demolizione; l'omessa comunicazione di una seconda ordinanza di demolizione; la pendenza di una procedura di condono; la violazione dell'art. 15, comma 5, della l.r. n. 15/2008 e ulteriori profili di manifesta ingiustizia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, il dirigente comunale aveva annullato d'ufficio sia l'ordinanza impugnata sia gli atti presupposti, costituiti dall'ordinanza di demolizione e dall'accertamento di inottemperanza. Tale sopravvenuta attività amministrativa è stata ritenuta integralmente satisfattiva della pretesa azionata e idonea a determinare il venir meno dell'oggetto sostanziale della controversia. Il Collegio ha precisato che la cessazione della materia del contendere è una pronuncia di merito e può essere dichiarata soltanto quando l'attività amministrativa sopravvenuta soddisfi integralmente l'interesse del ricorrente e ciò risulti in modo chiaro dagli atti. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione del silenzio mantenuto dal ricorrente anche dopo la comunicazione comunale con cui gli era stata chiesta la conferma della permanenza dell'interesse al ricorso, nonostante fosse già intervenuta l'attività satisfattiva.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata.

  • art. 82 c.p.a.

    È richiamato con riferimento al deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza dopo l'avviso di perenzione.

  • art. 15, comma 5, l.r. n. 15/2008

    Norma invocata dal ricorrente quale parametro di legittimità dell'acquisizione al patrimonio comunale; la sentenza non ne esamina il merito per effetto della cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito e presuppone che, nel corso del giudizio, sopravvenga un assetto sostanziale degli interessi integralmente satisfattivo della pretesa azionata.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando la sopravvenuta attività amministrativa satisfattiva risulti in modo chiaro e inequivoco dagli atti del giudizio.
  • Quando l'amministrazione annulla d'ufficio sia il provvedimento impugnato sia gli atti presupposti, la sopravvenienza può determinare la cessazione della materia del contendere se l'annullamento elimina integralmente l'interesse sostanziale dedotto dal ricorrente.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dal comportamento processuale del ricorrente che, pur essendo stato informato dell'intervenuta attività amministrativa satisfattiva, non abbia manifestato la permanenza dell'interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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