Cassazione Civile, Ordinanza n. 17977/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso, con adesione dei controricorrenti. Non ha pronunciato sulle spese, ritenendo che l'adesione alla rinuncia precludesse tale statuizione, e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in ragione dell'estinzione del giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
Due soggetti avevano convenuto in giudizio due proprietari/occupanti di un immobile per ottenere il rimborso pro quota delle spese da essi anticipate per lavori di manutenzione e rifacimento del tetto condominiale, resi necessari da infiltrazioni d'acqua che danneggiavano il loro appartamento, nonché il rimborso delle spese di tinteggiatura conseguenti. I convenuti avevano proposto eccezioni di rito e domande riconvenzionali per il risarcimento dei danni subiti dal loro appartamento per infiltrazioni provenienti da condutture dell'appartamento attoreo e per l'indennità ex art. 1127 c.c. relativa alla sopraelevazione del lastrico solare. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda degli attori e rigettato le riconvenzionali; il Tribunale aveva rigettato l'appello. I convenuti soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con nove motivi, ma successivamente hanno rinunciato al ricorso; i controricorrenti hanno aderito alla rinuncia.
Norme richiamate
indennità ex art. 1127 c.c. per sopraelevazione del lastrico solare
La norma è richiamata solo come base della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti; la Corte non si pronuncia sul merito della questione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia con adesione della controparte, la Corte non deve provvedere sulle spese di lite.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
- Quando il giudizio si chiude per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso né le questioni di merito decise nei gradi di merito.
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