Cassazione Penale, Sentenza n. 41848/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: verificati gli atti, è emerso che l'elezione di domicilio era stata effettivamente trasmessa via PEC il 12/07/2023 e risultava agli atti. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Torino per il giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'appello era stato dichiarato inammissibile per mancata allegazione, ai sensi dell'art. 583 co. 1-ter c.p.p., dell'elezione o dichiarazione di domicilio. Il ricorrente ha dedotto che l'elezione di domicilio era stata regolarmente trasmessa via PEC il 12/07/2023 unitamente all'atto di appello e risultava agli atti del fascicolo originario, per cui la dichiarazione di inammissibilità era infondata.
Norme richiamate
La norma richiede l'allegazione dell'elezione o dichiarazione di domicilio con l'atto di impugnazione; tuttavia, la Corte ha interpretato che l'invio rituale via PEC dell'elezione, se presente nel fascicolo e accessibile alla valutazione per tabulas, soddisfa il requisito e impedisce la dichiarazione di inammissibilità.
Massime di principio
- La trasmissione dell'elezione di domicilio via PEC contestuale all'atto di impugnazione soddisfa il requisito di art. 583 co. 1-ter c.p.p. se il documento risulta agli atti del fascicolo; l'omessa allegazione formale nell'atto non giustifica l'inammissibilità quando il documento è comunque stato trasmesso e reperibile.
- Il giudice deve verificare il contenuto del fascicolo e gli invii PEC collegati prima di dichiarare inammissibile un impugnazione per mancata allegazione: la prova per tabulas (cioè dai documenti presenti negli atti) è rilevante e può sanare l'apparente omissione.
- Se il giudice di merito dichiara inammissibile l'appello nonostante la presenza negli atti della documentazione richiesta, la Cassazione può annullare l'ordinanza e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente per la valutazione di merito.
- Per evitare contestazioni, il difensore dovrebbe indicare esplicitamente nell'atto di impugnazione l'avvenuta trasmissione via PEC degli allegati (data e oggetto), conservare ricevute/copia della PEC e verificare che gli allegati risultino effettivamente aggregati al fascicolo di riferimento.
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