Sentenza del 09/08/2024 n. 22615 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli avvisi di accertamento ICI relativi a diverse annualità e a immobili di proprietà del Consorzio nel territorio comunale. Dopo una prima decisione favorevole al Consorzio, la Cassazione aveva annullato la sentenza della CTR e disposto il rinvio affinché si verificasse, in concreto, se gli immobili fossero destinati esclusivamente ai compiti istituzionali del Consorzio oppure all’ordinaria attività industriale e commerciale, nel qual caso sarebbero soggetti all’ICI. In sede di rinvio la CTR aveva negato l’esenzione, affermando genericamente che non era stata provata la destinazione istituzionale e richiamando una diversa sentenza. Il Consorzio ha impugnato tale decisione con tre motivi: il primo ha denunciato l’inosservanza del mandato di rinvio e l’erroneo presupposto che la sentenza di primo grado fosse stata di rigetto, mentre aveva accolto il ricorso; il secondo ha contestato la valutazione dei requisiti dell’esenzione e la motivazione apparente; il terzo ha denunciato l’insufficienza del rinvio a una pronuncia non meglio specificata.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo: la CTR non ha svolto l’accertamento concreto richiesto dalla precedente ordinanza di cassazione e ha motivato in modo apodittico, arrivando anche a dichiarare di confermare una decisione di primo grado che, in realtà, era favorevole al Consorzio. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti, senza decisione sul merito dell’esenzione ICI. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà effettuare la valutazione richiesta e regolare anche le spese del giudizio di cassazione. Non è quindi stata definitivamente riconosciuta l’esenzione né stabilita la debenza dell’imposta.
Norme richiamate
Art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
Appare, dunque, evidente la fondatezza del primo motivo di ricorso per violazione dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. in quanto la C.T.R. ha ignorato del tutto quanto aveva formato oggetto di cassazione con rinvio.
Il giudice di rinvio deve attenersi alle indicazioni e ai limiti fissati dalla pronuncia di cassazione. La mancata esecuzione dell’accertamento demandato, sostituito da una motivazione generica e incoerente con gli atti, comporta la cassazione della decisione.
Art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 504/1992
4.1. Va rilevato che l'ordinanza di annullamento n. 26575/2018, - secondo quanto è dato desumere dal tenore della stessa - aveva demandato al giudice del rinvio di valutare, avuto riguardo agli obiettivi ed alle attività del Consorzio, se gli immobili oggetto di accertamento fossero esclusivamente destinati all'espletamento dei compiti istituzionali, come da ultimo ribadito in memoria dalla difesa del Consorzio, ovvero rientrassero nell'esercizio dell'ordinaria attività industriale e commerciale del Consorzio e, quindi, soggetti ad ICI al pari di qualsiasi operatore commerciale.
Per stabilire se spetti l’esenzione ICI invocata dal Consorzio non è sufficiente la sua natura o la finalità pubblicistica dell’ente: occorre verificare, rispetto agli immobili accertati, se l’uso sia esclusivamente istituzionale oppure rientri nell’attività industriale e commerciale.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve affrontare concretamente le questioni indicate dalla Cassazione e non può limitarsi a ripetere conclusioni generiche o a richiamare una diversa pronuncia senza spiegare perché sia pertinente.
- Quando un’esenzione tributaria dipende dalla destinazione degli immobili, la natura pubblica o la missione istituzionale dell’ente non bastano da sole: va accertato l’uso effettivo dei singoli beni e la sua relazione con le attività istituzionali o commerciali.
- Una motivazione che dichiari di confermare la decisione di primo grado senza riconoscere che essa aveva un esito opposto è incoerente e non soddisfa l’obbligo di motivazione.
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