Cassazione Penale, Ordinanza n. 34953/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure riguardassero soltanto il diniego delle attenuanti generiche e che la relativa valutazione di merito fosse adeguatamente motivata e non illogica, dunque non censurabile in sede di legittimità. Ha dato atto delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta ulteriori dettagli sulla statuizione accessoria.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 10 novembre 2025, contestando esclusivamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il testo non indica i fatti oggetto del processo né il reato contestato e non specifica ulteriormente le censure. La Corte rileva che la decisione impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e che ha adeguatamente esaminato le deduzioni difensive sul punto.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La dichiarazione d'inammissibilità comporta le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo non ne specifica ulteriormente il contenuto.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, quando fondato su motivazione sufficiente, non illogica e adeguatamente riferita alle deduzioni difensive, integra una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità.
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