Sentenza del 10/05/2023 n. 6183 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento IMU e TASI per 12 immobili: si censurava la carenza di motivazione degli avvisi (pretesa troppo ampia e non delimitata), si deduceva il diritto all'esenzione ai sensi della normativa IMU vigente nel 2016 (art. 7, comma 1, lett. i), D.lgs. 504/1992) in ragione della finalità religiosa/di culto e si contestava l'illegittimità delle sanzioni per incertezza normativa.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Sulla motivazione: ha ritenuto l'avviso sufficientemente motivato ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, D.lgs. 504/1992, evidenziando che non sussiste l'obbligo per l'amministrazione di affrontare tutte le possibili esenzioni astrattamente applicabili (onere probatorio rimesso al contribuente). Sul merito dell'esenzione: ha ritenuto che il Collegio non abbia provato la effettiva e prevalente destinazione degli immobili allo svolgimento di attività di religione/di culto e la loro natura non commerciale; la documentazione prodotta attestava solo la finalità statutaria (presupposto soggettivo) ma non l'effettivo svolgimento di attività non commerciali negli immobili contestati, inoltre risultava l'esistenza di rette a carico degli alloggiati, elemento sintomatico di natura commerciale. Richiamata giurisprudenza che richiede la prova, anche per immobili a uso misto, della parte destinata ad attività non commerciale. Spese compensate.
Norme richiamate
D.lgs. n. 504/1992, art. 11, comma 2-bis
gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati
L'obbligo di motivazione dell'avviso non impone l'indicazione ragionata sul mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione; spettano al contribuente l'onere di dedurre e provare l'esistenza di cause di esclusione dell'imposta
D.lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. i)
esenzione per immobili destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività... di religione o culto
L'esenzione richiede il contemporaneo possesso di requisiti soggettivi (ente non commerciale) e oggettivi (destinazione effettiva degli immobili all'attività di culto/relativa non commercialità); l'onere della prova della destinazione effettiva grava sul contribuente
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 73, comma 1, lett. c)
richiamato quale riferimento ai soggetti non commerciali
Uso della norma per individuare i soggetti non commerciali che possono beneficiare dell'esenzione, ma non esonera dalla prova della effettiva destinazione e modalità non commerciali di svolgimento dell'attività
Massime di principio
- L'onere della prova del diritto all'esenzione fiscale ricade sul contribuente: è necessario dimostrare sia il requisito soggettivo (ente non commerciale) sia i requisiti oggettivi (effettiva destinazione degli immobili alle attività esentate e svolgimento in modalità non commerciali).
- La mera produzione dello statuto o di atti costitutivi che indicano finalità religiose/istituzionali non è sufficiente a dimostrare la prevalente e concreta destinazione di singoli immobili all'attività di culto; servono elementi probatori concreti (es. documentazione di attività svolte, programmi, registri, assenza di corrispettivi, contabilità, contratto di locazione gratuito, decisioni di organi interni, dichiarazioni IMU specifiche).
- Per immobili a uso misto l'esenzione, se spettante, si applica solo in proporzione alla parte effettivamente destinata ad attività non commerciale: il contribuente deve indicare e dimostrare la ripartizione anche in assenza di separazione catastale.
- L'avviso di accertamento che indica dati identificativi dell'immobile, soggetto e importo è generalmente considerato sufficientemente motivato; non è necessario che l'ente impositore argomenti nel dettaglio per ogni esenzione potenzialmente rilevabile.
- La presenza di rette o corrispettivi a carico degli utilizzatori è elemento indiziario della natura commerciale dell'attività ricettiva e può precludere l'esenzione se non adeguatamente giustificata la non commercialità.
- In caso di incertezza normativa o fattuale il contribuente può ottenere alleggerimento delle sanzioni solo se dimostra ragionevole affidamento e buona fede; l'insicurezza non è automaticamente causa di illegittimità delle sanzioni senza prova delle condizioni attenuanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 mag 2023Sentenza del 10/05/2023 n. 13 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
- Sentenza · 10 mag 2023Sentenza del 10/05/2023 n. 3051 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
- Sentenza · 10 mag 2023Sentenza del 10/05/2023 n. 3055 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
- Sentenza · 10 mag 2023Sentenza del 10/05/2023 n. 3073 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
- Sentenza · 10 mag 2023Sentenza del 10/05/2023 n. 12489 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 mag 2023Sentenza del 09/05/2023 n. 49 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →