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Sentenza

Sentenza del 10/05/2023 n. 3073 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania

Massima 12/2023 IMU - Alloggi sociali - Esenzione - Requisiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IMU 2014 relativo al possesso di n.101 unità immobiliari patrimoniali gestite dall'IACP: il ricorrente deduceva l'esenzione dall'IMU richiamando la normativa sugli "alloggi sociali" (art.13 d.l. n.201/2011 e connessi decreti) e, in via subordinata, la non applicabilità delle sanzioni per incertezza normativa. In primo grado il ricorso era stato accolto solo con riguardo alle sanzioni (per l'obiettiva incertezza interpretativa) e rigettato per il resto, ritenendo il Comune applicabile la sola detrazione di €200 prevista per alloggi assegnati dagli IACP. In appello la Corte ha analizzato il quadro normativo e giurisprudenziale (anche recente) sull'esenzione ICI/IMU per immobili gestiti da IACP/ATC, distinguendo tra l'esenzione originaria per utilizzazione diretta e l'esenzione introdotta per gli "alloggi sociali" a decorrere dal 2014; ha verificato se le unità contestate corrispondessero ai requisiti tecnici, funzionali e di destinazione previsti dal Decreto interministeriale 22.4.2008 e dalla normativa successiva e ha valutato la documentazione probatoria (perizia giurata e delibere regionali) prodotta dall'appellante.

La decisione

L'appello è stato accolto. La Corte ha ritenuto che, pur essendo consolidata la giurisprudenza secondo cui l'esenzione storica dell'art.7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 504/1992 non si applica automaticamente agli immobili gestiti dagli IACP (poiché manca l'utilizzazione diretta e sussiste un rapporto locativo con canone), la normativa introdotta successivamente distingue e prevede l'esenzione totale per gli "alloggi sociali". Se le unità immobiliari possiedono le caratteristiche previste dal Decreto interministeriale 22.4.2008 (nonché dalla normativa successiva, es. art.10 comma 3 d.l. 47/2014) e sono adibite ad abitazione principale, l'esenzione IMU opera anche quando gli alloggi siano realizzati o gestiti dagli IACP. Nel caso di specie la Corte, avendo ritenuto che la perizia giurata e la normativa regionale dimostravano la corrispondenza delle unità ai requisiti di alloggio sociale, ha riconosciuto l'esenzione e ha accolto l'appello, compensando le spese di lite.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 art. 7, comma 1, lett. i)

    Norma originaria di esenzione ICI/IMU per immobili utilizzati da enti non aventi per oggetto principale attività commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali; interpretata restrittivamente dalla giurisprudenza: richiede utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente e destinazione esclusiva a attività non produttive di reddito, quindi non applicabile agli alloggi assegnati in locazione dagli IACP.

  • Art. 91-bis D.L. 1/2012 (conv. L. 27/2012)

    Modifica normativa richiamata nel contesto storico delle esenzioni; conferma i limiti dell'esenzione per enti che non utilizzano direttamente gli immobili.

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, lett. b) e comma 10 (conv. L. 214/2011)

    Comma 2 lett. b) riconosce esenzione totale per i fabbricati destinati ad alloggi sociali (definiti specificamente); comma 10 introduce invece una detrazione (es. €200) per gli alloggi assegnati dagli IACP, rafforzando l'idea che gli alloggi IACP non siano automaticamente esenti salvo la qualifica di 'alloggio sociale'.

  • Decreto interministeriale 22 aprile 2008

    Fornisce la definizione tecnica e i requisiti dell'"alloggio sociale" (destinazione residenziale, finalità di riduzione del disagio abitativo, requisiti costruttivi, adeguatezza, limiti di superficie, criteri di canone), requisiti essenziali per fruire dell'esenzione prevista per gli alloggi sociali.

  • D.L. 14 aprile 2014, n. 47, art. 10, comma 3 (conv. L. 80/2014)

    Ripropone e aggiorna la nozione di alloggio sociale ai fini di misure urgenti per l'emergenza abitativa; usata dalla Corte per confermare la corrispondenza definitoria con il decreto 2008 e per sostenere che unità realizzate o recuperate da soggetti pubblici possono essere considerate alloggi sociali.

  • D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2 (conv. L. 28 ottobre 2013, n. 124)

    Modifiche coordinate al regime delle detrazioni/esenzioni: conferma che la detrazione per IACP rimane distinta e che l'esenzione per alloggi sociali opera da specifica decorrenza (1 luglio 2014 per alcune previsioni).

  • Art. 14 delle Preleggi

    Principio che le norme agevolative in materia fiscale vanno interpretate restrittivamente; la Corte lo invoca per escludere estensioni interpretative dell'esenzione oltre i casi tassativi previsti dal legislatore.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (varie sentenze: SU 28160/2008, n.34601/2019, n.8964/2020, n.17300/2021, ecc.)

    Consolidato principio secondo cui l'esenzione di cui all'art.7 lett. i) non si applica agli immobili concessi in locazione dagli IACP salvo che gli stessi rientrino nella fattispecie specifica degli alloggi sociali; la giurisprudenza distingue l'utilizzazione diretta e l'utilizzazione indiretta a fini assistenziali e riconosce la rilevanza della disciplina speciale introdotta successivamente per gli alloggi sociali.

Massime di principio

  • L'esenzione IMU prevista per "alloggi sociali" spetta solo se l'unità immobiliare risponde ai requisiti tecnici, funzionali e di destinazione previsti dal Decreto interministeriale 22.4.2008 e dalla normativa successiva; non basta l'appartenenza soggettiva al costruttore/gestore.
  • Gli immobili posseduti o gestiti dagli IACP/ATC non sono automaticamente esenti: salvo che gli alloggi risultino qualificabili come "alloggi sociali" secondo la normativa vigente, si applicano le agevolazioni residuali (es. detrazione prevista per abitazione principale)
  • La qualificazione come "alloggio sociale" prevale sull'identità del soggetto che ha realizzato o gestisce l'unità: se le caratteristiche dell'immobile e la destinazione rispondono ai requisiti, l'esenzione opera anche se l'alloggio è stato realizzato o assegnato da un ente pubblico di edilizia residenziale.
  • Le norme fiscali agevolative vanno interpretate restrittivamente: non è consentita interpretazione estensiva o analogica per estendere esenzioni al di fuori dei casi tassativi previsti dal legislatore.
  • In caso di incertezza interpretativa della normativa la giurisprudenza può escludere le sanzioni amministrative; tuttavia la sanzione non incide sulla corretta qualificazione sostanziale dell'obbligo tributario.
  • Per documentare il diritto all'esenzione è opportuno produrre prove tecniche e normative (perizia, atti regionali o comunali, regolamenti di assegnazione, attestazioni di destinazione a prima abitazione) che dimostrino il possesso dei requisiti di alloggio sociale.
  • Prima di contestare un accertamento IMU relativo ad alloggi gestiti da enti pubblici è necessario valutare sia la normativa nazionale che le delibere/regolamenti regionali/locali che disciplinano requisiti costruttivi, criteri di accesso e determinazione del canone, perché possono essere decisivi ai fini della qualificazione come alloggio sociale.

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