Sentenza del 10/05/2023 n. 13 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
Imposte sui redditi delle società sportive dilettantistiche - Agevolazioni per gli enti di tipo associativo - Condizioni - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
la società contestava il diniego dell'applicazione del regime agevolativo previsto per gli enti sportivi dilettantistici (esenzione ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'art.148 TUIR e esenzione/particolare regime IVA ai sensi dell'art.4 DPR 633/1972) sostenendo di possedere i requisiti formali e sostanziali richiesti e di essere affiliata/tesserata a organismi nazionali (CONI, CSEN o enti di promozione sportiva)
La decisione
il giudice ha affermato che, ai sensi dell'art.90 della L. n.289/2002, il regime agevolativo può essere riconosciuto anche a una società di capitali senza scopo di lucro solo se la società dimostra, con idonea documentazione, di possedere i requisiti formali e sostanziali delle società sportivo-dilettantistiche e di aver effettivamente tesserato i propri iscritti/fruitori presso organismi riconosciuti (CONI, CSEN o altri enti di promozione sportiva). La mera affiliazione non è sufficiente. Inoltre, l'attività di palestra con corsi e attività di fitness erogati verso gli iscritti, se svolta con caratteristiche tipiche dell'impresa commerciale, è stata qualificata come commerciale e pertanto non rientra nel regime agevolativo invocato
Norme richiamate
art. 90 l. n. 289 del 2002
consente l'estensione del regime agevolativo previsto per le associazioni sportive dilettantistiche anche alle società di capitali senza scopo di lucro, ma subordinandone l'applicazione alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento
art. 148 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
prevede il regime fiscale di favore per le attività degli enti sportivi dilettantistici; il giudice interpreta che l'applicazione di tale regime richiede il rispetto effettivo dei requisiti sostanziali e formali dell'ente e non può essere automatico sulla sola denominazione o affiliazione
art. 4 d.P.R. n. 633 del 1972 (IVA)
stabilisce l'esenzione/particolare regime IVA per talune attività sportive dilettantistiche; il suo riconoscimento è subordinato alla reale qualificazione non commerciale dell'attività e alla concreta appartenenza/tesseramento degli utenti ai soggetti riconosciuti
Massime di principio
- Il fatto che un soggetto sia costituito come società di capitali non preclude a priori l'accesso alle agevolazioni per enti sportivi dilettantistici, ma occorre provare con documentazione il rispetto dei requisiti sostanziali e formali previsti dall'ordinamento.
- L'affiliazione a un ente sportivo nazionale o a un ente di promozione sportiva non è di per sé sufficiente: il requisito richiesto è il tesseramento effettivo degli iscritti/fruitori presso gli organismi riconosciuti (CONI, CSEN o equivalenti).
- Le attività organizzate in forma commerciale (es. palestra con corsi e servizi fitness offerti in modo professionale e con ricavi tipici di impresa) saranno qualificate come commerciali anche se gli utenti sono formalmente "tesserati": in tal caso le agevolazioni fiscali e le esenzioni IVA non si applicano.
- Per ottenere il regime agevolativo occorre quindi produrre idonea documentazione che dimostri sia la natura non lucrativa e associativa dell'ente sia il concreto tesseramento degli utenti; la documentazione dovrebbe includere statuto, bilanci, elenchi tesserati e documentazione di affiliazione/tesseramento presso gli enti riconosciuti.
- In fase di pianificazione societaria, chi intende svolgere attività sportive con carattere dilettantistico dovrebbe curare la forma giuridica, lo statuto e le procedure operative (tesseramento, modalità di erogazione dei servizi, prezzi, assenza di finalità di lucro) per evitare la qualificazione commerciale e la perdita delle agevolazioni.
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