Sentenza del 10/05/2023 n. 12489 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione di un avviso di accertamento TIA notificato per gli anni 2007-2011, con contestazione di una maggiore superficie tassata relativa a un fabbricato industriale e uffici contigui; censure rivolte alla presunta nullità dell'atto per carenza di motivazione (motivazione per relationem), alla mancata valutazione della natura dell'attività e della tipologia dei rifiuti prodotti (rifiuti speciali vs urbani), alla erronea tassazione di corridoi di passaggio per muletti e personale e alla presunta non contestazione delle destinazioni d'uso rilevate dal tecnico comunale
La decisione
la Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili vari motivi per i limiti derivanti dalla "doppia conforme" (art. 348-ter c.p.c.) e per la modalità di deduzione che contestava valutazioni di fatto tipiche del merito; ha inoltre escluso il vizio di motivazione radicale perché la CTR aveva adeguatamente motivato la conferma dell'accertamento facendo riferimento al sopralluogo effettuato in contraddittorio. La Corte ha confermato che le aree destinate a lavorazioni industriali possono essere escluse dall'imposizione mentre corridoi e aree di transito, se funzionalmente rilevanti, possono essere incluse nella base imponibile. Condanna della ricorrente alle spese di lite (liquidate in Euro 7.000,00 per compensi professionali oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali 15% e accessori) e statuizione sull'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto (ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13 comma 1-quater).
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
principio dell'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie; invocato per censurare presunta carenza o apparente motivazione dell'atto impugnato
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
norma sul contenuto della motivazione nel processo tributario; la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'avviso sia adeguata, integrata dal riferimento al sopralluogo
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61
riferimento procedurale nel processo tributario richiamato nel quadro delle censure procedurali
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-4-5
indica i motivi di ricorso per cassazione: la Corte esamina la corretta qualificazione dei vizî (n.3 e n.4 per vizî di diritto/motivazione; n.5 limitato dopo la riforma) e dichiara inammissibili alcune doglianze sul presupposto della "doppia conforme"
art. 348-ter c.p.c.
limiti di impugnazione per le sentenze di appello che confermano il primo grado (doppia conforme): alcuni motivi, tra cui quello previsto dall'art. 360 n.5, sono preclusi salvo specifiche condizioni
D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv. L. n. 134 del 2012)
riforma delle norme di legittimità (art.360 c.p.c.), con limitazioni rispetto al vizio deducibile; applicata per delimitare i motivi ammessi in cassazione nel caso di doppia conforme
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238
disciplina la classificazione dei rifiuti (urbani vs speciali); la Corte osserva che la CTR non ha esteso la TIA a rifiuti speciali ma ha escluso dall'imposizione le aree destinate a produzione di rifiuti speciali
art. 378 c.p.c.
richiamato in relazione al deposito di memorie processuali (memoria ex art. 378 c.p.c.) da parte della controricorrente
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. n. 228/2012, art. 1, comma 17)
prevede l'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di ricorso rigettato: la Corte dà atto dei presupposti per l'applicazione di tale onere
art. 111 Cost., comma 6
richiamato nella giurisprudenza sulla soglia minima di motivazione richiesta per rispettare il diritto di difesa e il controllo sulla decisione
art. 366 c.p.c., n. 4
menzionato nella dottrina giurisprudenziale citata: sanzione di inammissibilità per i 'non motivi' nel ricorso per cassazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro sentenze "doppie" (conferma di primo e secondo grado) è molto limitato: molte censure di merito sono inammissibili salvo che non si fondino su specifici vizî di diritto ammessi dall'art. 360 c.p.c.
- La motivazione dell'atto impositivo e della decisione di merito deve raggiungere almeno la soglia costituzionale minima: una motivazione che richiami un sopralluogo effettuato in contraddittorio può essere considerata adeguata e non "apparente" se consente di comprendere le ragioni della decisione
- In materia di TIA/TARI, le aree effettivamente destinate alla lavorazione industriale e alla produzione di rifiuti speciali possono essere escluse dall'imposizione, mentre aree di transito, corridoi e spazi funzionali all'organizzazione dell'attività possono essere ritenuti imponibili se integrano la superficie tassabile
- Non è ammissibile in cassazione trasformare critiche sulla valutazione delle risultanze di fatto (giudizio di merito) in censure di diritto: tali questioni possono essere sindacate in sede di legittimità solo se si dimostra un vizio motivazionale o di diritto specifico
- In sede processuale è importante curare la regolarità e la prova della procura speciale del difensore e la documentazione trascritta nella copia notificata per evitare eccezioni di inammissibilità
- La soccombenza in Cassazione comporta condanna alle spese e, se previsti i presupposti, obblighi aggiuntivi come il versamento del contributo unificato supplementare
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