Cassazione Penale, Sentenza n. 14574/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che confermava la convalida dell'arresto e la custodia cautelare per furto aggravato in abitazione, deducendo la nullità degli atti per mancato e/o tardivo avviso al difensore di fiducia della fissazione dell'udienza di convalida (art. 390 c.p.p.). Il difensore era stato nominato ed informato dell'arresto il 17/10/2024, ma sostiene di essere stato avvisato soltanto telefonicamente, in modo estemporaneo, la mattina del 19/10/2024 (giorno dell'udienza), quando l'udienza era già in corso; lamenta pertanto l'impossibilità di partecipare in modo effettivo e la conseguente nullità degli atti e del provvedimento cautelare.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che l'avviso telefonico effettuato dalla P.G. la mattina dell'udienza fosse compatibile con l'obbligo previsto dall'art. 390, comma 2, c.p.p., soprattutto in considerazione della natura urgente della convalida: l'udienza era fissata entro le 48 ore dall'arresto e il difensore era già stato tempestivamente designato ed informato dell'arresto. La Corte ha osservato che si è effettivamente svolta un'interlocuzione tra l'operante e il difensore, il quale ha rappresentato l'impossibilità di essere presente e non ha chiesto il posticipo né nominato un sostituto operativo; tale atteggiamento difensivo ha reso inefficace la censura di nullità. È stato richiamato anche il precedente secondo cui, nelle procedure urgenti (anche M.A.E.), non è prevista una misura formale di preavviso e non sussiste nullità quando il difensore, avvertito, non si attiva. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e la cancelleria è stata adempiente alle disposizioni di legge.
Norme richiamate
"Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto, e comunque entro le 48 ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore."
La Corte ha ritenuto che l'obbligo di avviso può essere assolto anche telefonicamente e anche ad horas, data l'urgenza della procedura di convalida; l'avviso tardivo non determina automaticamente la nullità se è intervenuta una interlocuzione utile col difensore e quest'ultimo, pur avvertito, non si attiva per partecipare o nominare un sostituto.
Norma che impone agli organi di polizia giudiziaria di informare immediatamente il difensore dell'avvenuto arresto o fermo. Nel caso concreto la P.G. aveva adempiuto a tale obbligo il 17/10/2024 informando della nomina del difensore e dell'arresto.
Previsione sulla nomina del difensore d'ufficio: nel processo la presenza e le deduzioni del difensore d'ufficio sono valutate, e la Corte ha osservato che il difensore d'ufficio non ha fatto valere la nullità per avviso intempestivo, limitandosi a chiedere termine a difesa.
art. 182, comma secondo, c.p.p.
Norma che riguarda i limiti di deducibilità delle nullità. La Corte ha distinto il caso in esame rispetto ai casi in cui la nullità derivi dall'omissione di avviso di una garanzia difensiva per l'indagato/imputato (dove si applicano regole specifiche), ritenendo qui non applicabile la distinta disciplina richiamata dalla difesa.
Norma che consente la condanna alle spese dei ricorrenti: la Corte ha applicato l'art. 616 a seguito del rigetto del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizione sulle comunicazioni della cancelleria dopo la decisione: la Corte ha ordinato gli adempimenti di competenza della cancelleria a norma di tale disposizione.
Massime di principio
- Nelle convalide d'arresto entro le 48 ore l'avviso al difensore può essere dato anche telefonicamente e a ridosso dell'udienza: la modalità non è in se stessa idonea a determinare nullità quando vi sia stata una interlocuzione effettiva e il difensore non si sia attivato per partecipare o nominare un sostituto.
- La prova che il difensore è stato preventivamente informato dell'arresto (anche giorni prima) rafforza la tesi di legittimità dell'avviso breve della convalida, specie nelle procedure urgentissime.
- Se il difensore, pur avvertito, dichiara la propria impossibilità a intervenire ma non chiede formalmente il rinvio o non indica un sostituto, il giudice può procedere senza che sussista automaticamente una nullità impugnabile con successo.
- La mancata comunicazione assoluta dell'udienza al difensore o l'impossibilità oggettiva di contattarlo (assenza di qualsiasi interlocuzione e nessuna alternativa praticabile) è invece ancora la situazione più rischiosa per la validità degli atti: in tali casi la nullità potrebbe essere fondata.
- Per preservare eventuali censure future, il difensore che ritenga l'avviso tardivo o inidoneo dovrebbe subito formalizzare l'eccezione in udienza (o documentare l'assenza di qualsiasi avviso) e, se possibile, chiedere rinvio o nominare immediatamente un sostituto; l'inerzia o la sola rappresentazione verbale di "impossibilità" senza atti concreti indebolisce la posizione impugnatoria.
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