Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35536/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigento il 29 maggio 2024 alla pena di due anni di reclusione per il delitto continuato previsto dall’art. 10 del d.lgs. 74/2000. Con un unico motivo ha dedotto travisamento del fatto e assoluta mancanza di motivazione, lamentando che la Corte d’appello non avesse risposto alla censura già proposta in appello circa l’assenza di riscontri sull’esistenza delle prestazioni cui si riferivano le fatture.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva indicato che le fatture acquisite presso gli utilizzatori erano diverse, per importi e destinatari, da quelle annotate in contabilità. Per il reato contestato, l’esistenza o meno delle operazioni sottostanti è irrilevante, poiché rileva l’occultamento del documento. La censura è stata quindi ritenuta manifestamente infondata e reiterativa di doglianze già motivatamente disattese. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la Corte ha escluso che l’inammissibilità fosse stata determinata senza colpa.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 74/2000

    Ai fini dell’articolo 10 d. lgs. 74/2000, è ininfluente quindi la esistenza o meno delle operazioni sottostanti, poiché ciò che rileva è l’occultamento del documento, come affermato anche dalla giurisprudenza richiamata a pagina 4del provvedimento impugnato.

    Ai fini del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, non è decisiva l’effettiva esistenza delle operazioni cui i documenti si riferiscono; è rilevante l’occultamento del documento.

  • art. 616 c.p.p.

    Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

    Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e, rilevata l’assenza di elementi che escludessero la colpa nella determinazione dell’inammissibilità, ha disposto il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel reato previsto dall’art. 10 del d.lgs. 74/2000, l’effettiva esistenza delle operazioni sottostanti ai documenti contabili non è determinante quando la condotta rilevante consiste nell’occultamento del documento.
  • È inammissibile la censura in cassazione che ripropone doglianze già motivatamente disattese dal giudice di merito e che risulta manifestamente infondata alla luce della motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazione
RamiReati tributari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.