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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28958/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma del 08/06/2021 che aveva dichiarato la non procedibilità per prescrizione nei confronti di Luca Maria Bonamico per i reati di lesioni gravi (art. 582 c.p.) e minaccia grave. Il ricorso censura il calcolo del termine di prescrizione relativo alle lesioni gravi, sostenendo che, correttamente computato con l'applicazione degli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, c.p. (aumento complessivo che porta a un termine più ampio), il termine non sarebbe ancora spirato al momento del primo atto interruttivo e scadrebbe solo nel 2022. Il PG ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza per errore nel concreto calcolo della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, per il reato di cui agli artt. 582 e 583, primo comma, c.p., il termine di prescrizione determinato ex art. 157, primo comma, non doveva tenere conto della circostanza aggravante prevista dall'art. 585, primo comma, seconda parte (il fatto commesso da più persone riunite), in quanto quell'aumento fino a un terzo della pena non rientra nelle circostanze rilevanti ai fini dell'art. 157, secondo comma. Pertanto il termine iniziale (sette anni) non era ancora decorso alla data del primo atto interruttivo (la richiesta di rinvio a giudizio del 13/03/2019), essendo il fatto commesso il 12/01/2014 (la prescrizione sarebbe scaduta il 12/01/2021). Considerati gli atti interruttivi, va poi applicato l'aumento di un quarto previsto dall'art. 161, secondo comma, con conseguente estensione del termine fino al 12/10/2022. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Roma per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per la determinazione del termine di prescrizione in relazione alla pena edittale; qui è stato applicato il termine discendente dalla pena prevista per il reato di lesioni gravi, escludendo alcune aggravanti non rilevanti per il computo ex art.157, secondo comma.

  • art. 161 cod. pen., comma 2

    Prevede l'aumento del termine di prescrizione in caso di atti interruttivi: in concreto la Corte ha ritenuto applicabile l'aumento di un quarto in conseguenza degli atti interruttivi, dilatando il termine fino al 12/10/2022.

  • art. 582 cod. pen.

    Prevede il reato di lesioni personali gravi; la individuazione della pena massima collegata a questo articolo ha determinato il termine base di prescrizione applicato ex art.157.

  • art. 583, primo comma, n. 1 cod. pen.

    Riguarda la fattispecie delle lesioni e l'indicazione delle relative conseguenze penali, richiamata per inquadrare la fattispecie contestata.

  • art. 585, primo comma, seconda parte cod. pen.

    Prevede l'aggravante per il fatto commesso da più persone riunite con aumento fino a un terzo della pena; la Corte ha ritenuto che tale aumento non rientra tra le circostanze rilevanti ai fini del computo ex art.157, secondo comma, e quindi non va computato per determinare il termine iniziale di prescrizione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale alla Corte; qui è citata in relazione alla trasmissione delle conclusioni per l'esame del ricorso.

Massime di principio

  • Per il calcolo della prescrizione va considerata la pena edittale come base secondo art.157 c.p.; non tutte le aggravanti che aumentano la pena sono necessariamente rilevanti per il computo del termine ai sensi dell'art.157, secondo comma.
  • Le aggravanti che aumentano la pena fino a un terzo (es. fatto commesso da più persone riunite) possono essere escluse dal calcolo del termine iniziale di prescrizione se non rientrano nel novero delle circostanze rilevanti ai fini dell'art.157, secondo comma.
  • Se prima dell'estinzione del termine di prescrizione si verifica un atto interruttivo (es. richiesta di rinvio a giudizio), la prescrizione viene interrotta e bisogna poi applicare eventuali aumenti di termine previsti dall'art.161 c.p., con conseguente allungamento del termine finale.
  • Nel verificare la prescrizione è essenziale confrontare la data del fatto con la data del primo atto interruttivo: se il termine ordinario non è ancora spirato al momento dell'interruzione, il procedimento può proseguire e la prescrizione successiva va ricalcolata tenendo conto degli effetti dell'interruzione.
  • In fase di impugnazione è possibile ottenere l'annullamento della decisione che abbia erroneamente dichiarato l'estinzione per prescrizione quando sussistono errori nel calcolo del termine o nella valutazione delle aggravanti rilevanti ai fini del computo.

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