Cassazione Penale, Ordinanza n. 24973/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo privo di specificità ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello. L'unico motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione del provvedimento di inammissibilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era del tutto generico e non rispettava i requisiti dell'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p., perché non indicava in concreto quali elementi della motivazione della sentenza impugnata sarebbero stati errati, limitandosi a censure apodittiche contro una motivazione ritenuta immune dai vizi denunciati; ciò impediva al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi specifici e di esercitare il controllo richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
L'impugnazione deve indicare specificamente i punti della decisione censurati e le ragioni della doglianza; la mancanza di specificità rende il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non è specifico e non consente di comprendere quali errori della decisione impugnata si intendano censurare.
- La deduzione generica di violazione di legge o di difetto di motivazione, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, non soddisfa i requisiti di ammissibilità dell'impugnazione.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, il giudice deve poter individuare chiaramente i rilievi mossi per poter esercitare il proprio sindacato; in difetto, l'impugnazione non può essere scrutinata nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24917/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24918/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24919/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24920/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24921/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24922/2026 del 03/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →