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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20491/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che, riformando solo parzialmente la decisione del Tribunale di Lodi, aveva riconosciuto la continuazione tra i fatti oggetto del procedimento e quelli definiti con altra sentenza della stessa Corte d'appello. Con l'unico motivo di ricorso ha denunciato erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Sosteneva, in sostanza, che la motivazione sulla recidiva fosse viziata e non adeguata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il vizio denunciato non emergeva dal provvedimento impugnato. La motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta non illogica, perché fondata sui numerosi precedenti penali dell'imputato, giudicati sintomatici di una pervicacia delinquenziale aggravata nel tempo e coerente con l'entità dei furti commessi. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale

    La recidiva è stata ritenuta correttamente applicata in presenza di numerosi precedenti penali, considerati indice di pervicacia delinquenziale e di aggravamento della inclinazione a delinquere.

  • art. 81 c.p.

    La Corte d'appello aveva riconosciuto la continuazione tra i fatti oggetto del procedimento e quelli già definiti con altra sentenza; il ricorso non ha inciso su tale statuizione, ma si è concentrato sulla recidiva.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza impugnata offre una giustificazione coerente e non manifestamente illogica della recidiva, specie se ancorata ai precedenti penali e alla loro significatività criminologica.
  • La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale può essere legittimamente valorizzata quando i precedenti dell'imputato evidenziano una persistente pervicacia delinquenziale e l'ulteriore fatto si inserisce in un contesto di reiterazione criminosa.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce un difetto motivazionale che non trova riscontro nel provvedimento impugnato e si risolve in una mera contestazione di merito della valutazione compiuta dal giudice di appello.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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