Cassazione Penale, Sentenza n. 10239/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, ristretto in detenzione domiciliare presso la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica "Don Tonino Bello" di Brindisi, aveva chiesto l'autorizzazione a periodici rientri presso il nucleo familiare con possibilità di pernottamento nei fine settimana nell'ambito del programma terapeutico-riabilitativo. Il Magistrato di sorveglianza di Lecce ha rigettato la richiesta con decreto del 26/09/2025, motivando in termini generici col richiamo al regime di detenzione domiciliare e alla residua pericolosità dell'interessato. Il difensore ha impugnato in cassazione denunciando carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), lamentando l'omessa valutazione delle documentate patologie psichiatriche (depressione maggiore), della finalità riabilitativa dei permessi e delle precedenti autorizzazioni concesse da altro Magistrato di sorveglianza, nonché della recente giurisprudenza favorevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha dichiarato ammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., e dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., e ha rilevato la mera apparenza/insufficienza della motivazione del decreto impugnato, poiché la decisione era ancorata a enunciati generici sul regime domiciliare e sulla pericolosità senza confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive, con la documentazione sanitaria prodotta e con la finalità rieducativa della misura. Per tali ragioni la Corte ha annullato il provvedimento impugnato e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Lecce.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma di riferimento per le doglianze in cassazione relative alla motivazione (carenza, illogicità e contraddittorietà). Nel caso è stata utilizzata per inquadrare i vizi dedotti dal ricorrente.
art. 111, settimo comma, Cost.
Principio costituzionale della ricorribilità in cassazione dei provvedimenti sulla libertà personale; ha consentito l'ammissibilità del ricorso avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza.
art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
«sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28»
Recepisce la ricorribilità dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale; la Corte lo ha richiamato per giustificare l'esame di legittimità del decreto impugnato.
art. 27, terzo comma, Cost.
Richiama la finalità rieducativa della pena; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione anche in relazione al giudizio prognostico necessario per valutare misure e permessi a finalità terapeutico-riabilitative.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 25080/2003 e altre pronunce richiamate)
Principi enunciati sulla rilevanza della motivazione e sulla configurabilità della "motivazione apparente" o inesistente: il provvedimento deve confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive e non limitarsi ad asserzioni apodittiche; in caso contrario è annullabile per vizio logico-giuridico.
Massime di principio
- I provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono sulla libertà personale sono sempre ricorribili in Cassazione; va valutata l'ammissibilità ai sensi dell'art.111 Cost. e art.568 c.p.p.
- La motivazione non può essere meramente formulaica: un rigetto basato solo sul regime di detenzione domiciliare e sulla "pericolosità" senza adeguato confronto con documentazione medica e deduzioni difensive è insufficiente e può determinare annullamento.
- Quando la richiesta concerne permessi o misure con finalità terapeutico-riabilitative, il giudice deve esplicitamente valutare le esigenze di cura, le risultanze sanitarie e la finalità rieducativa della pena (art.27 Cost.).
- La presenza di precedenti autorizzazioni o di valutazioni positive da altra autorità di sorveglianza e la produzione di note cliniche rilevanti devono essere valutate e motivate dal giudice se si decide in senso contrario.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe documentare con chiarezza la diagnosi, il piano terapeutico, l'utilità dei permessi per la riabilitazione e produrre eventuali provvedimenti favorevoli precedenti per contrastare argomentazioni generiche sul "rischio" o sulla locazione domiciliare.
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