Ordinanza n. 2611/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 3066/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento della Commissione Attitudinale del concorso pubblico per l'assunzione di 2059 allievi agenti della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare. Dal testo non risultano specificati i singoli vizi dedotti dall'appellante; emerge soltanto che egli contestava il provvedimento gravato, ritenendolo affetto da vizi di legittimità. La controversia riguarda un atto della Commissione Attitudinale nell'ambito del concorso pubblico per l'assunzione di 2059 allievi agenti della Polizia di Stato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando sostanzialmente la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR Lazio. Nella valutazione propria della fase cautelare, e senza pregiudicare gli approfondimenti riservati al giudizio di merito, il Collegio ha ritenuto che la documentazione prodotta consentisse di affermare che il provvedimento impugnato non apparisse affetto dai vizi lamentati dall'appellante. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità dell'appellante.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti della parte interessata e per disporre l'oscuramento delle generalità dell'appellante.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, il giudice valuta in via sommaria la non manifesta fondatezza delle censure sulla base della documentazione disponibile, senza anticipare gli approfondimenti propri del giudizio di merito.
- L'appello cautelare deve essere respinto quando, all'esame tipico della fase cautelare, il provvedimento impugnato non appare affetto dai vizi dedotti e la documentazione in atti non evidenzia ragioni sufficienti per concedere la tutela interinale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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