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Ordinanza

Ordinanza n. 2611/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 3066/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202604924

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento della Commissione Attitudinale del concorso pubblico per l'assunzione di 2059 allievi agenti della Polizia di Stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare. Dal testo non risultano specificati i singoli vizi dedotti dall'appellante; emerge soltanto che egli contestava il provvedimento gravato, ritenendolo affetto da vizi di legittimità. La controversia riguarda un atto della Commissione Attitudinale nell'ambito del concorso pubblico per l'assunzione di 2059 allievi agenti della Polizia di Stato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando sostanzialmente la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR Lazio. Nella valutazione propria della fase cautelare, e senza pregiudicare gli approfondimenti riservati al giudizio di merito, il Collegio ha ritenuto che la documentazione prodotta consentisse di affermare che il provvedimento impugnato non apparisse affetto dai vizi lamentati dall'appellante. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità dell'appellante.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti della parte interessata e per disporre l'oscuramento delle generalità dell'appellante.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, il giudice valuta in via sommaria la non manifesta fondatezza delle censure sulla base della documentazione disponibile, senza anticipare gli approfondimenti propri del giudizio di merito.
  • L'appello cautelare deve essere respinto quando, all'esame tipico della fase cautelare, il provvedimento impugnato non appare affetto dai vizi dedotti e la documentazione in atti non evidenzia ragioni sufficienti per concedere la tutela interinale.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciTutela cautelareAppello
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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