Cassazione Penale, Ordinanza n. 20238/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato alla pena di un anno e nove mesi di reclusione per il reato tributario di omesso versamento di ritenute. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, lamentando l'omessa applicazione della disciplina della prescrizione e sostenendo, in sostanza, che il termine fosse già maturato alla data della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che il fatto era stato commesso il 5 ottobre 2017 e che, già in base alla disciplina dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, il tempo necessario a prescrivere, aumentato di un quarto per effetto dell'interruzione, era pari a dieci anni; ha inoltre rilevato che andavano considerate anche le sospensioni della prescrizione previste dalla legge n. 103 del 2017.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ha inciso sulla qualificazione del fatto, ma solo sulla prescrizione.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
La Corte lo applica per calcolare il termine di prescrizione del reato tributario, affermando che il tempo necessario a prescrivere, aumentato di un quarto per l'interruzione, è pari a dieci anni.
Richiamata per evidenziare che, oltre al termine base, dovevano essere considerate le ulteriori sospensioni della prescrizione previste dalla riforma.
Base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile con colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Nei reati tributari, ai fini della prescrizione, occorre applicare la disciplina speciale del d.lgs. n. 74 del 2000, tenendo conto delle regole sul termine base, degli aumenti conseguenti all'interruzione e delle eventuali sospensioni previste dalla legge.
- Una censura di prescrizione è manifestamente infondata quando il termine non risulta ancora maturato alla data della decisione impugnata secondo il corretto calcolo normativo del tempo necessario a prescrivere.
- Il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20145/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20162/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20168/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20170/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20173/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20176/2026 del 03/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →