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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27636/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La pronuncia riguarda non il merito della controversia originaria, ma la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza n. 8217/2023. In quella decisione era stata disposta la condanna alle spese di lite in favore dei controricorrenti costituiti con un unico atto, ma nel dispositivo la liquidazione delle spese, quantificate in euro 10.000,00 oltre accessori, risultava indicata soltanto in favore di uno dei due soggetti controricorrenti, omettendo per involontaria omissione il nome dell'altro istituto di credito. Il ricorrente ha quindi chiesto la correzione dell'errore materiale, evidenziando che la condanna alle spese doveva essere riferita a entrambi i controricorrenti; il fallimento controricorrente non si è opposto alla richiesta.

La decisione

La Corte ha riconosciuto la sussistenza di un errore materiale, qualificandolo come involontaria omissione nel dispositivo dell'ordinanza precedente. Ha quindi accolto l'istanza di correzione, disponendo che, dopo le parole relative alla liquidazione delle spese in favore di uno degli istituti di credito, fossero aggiunte le parole riferite anche all'altro istituto. Non sono state liquidate spese per il procedimento di correzione, non essendovi stata resistenza all'accoglimento dell'istanza.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    È il rimedio utilizzato per correggere l'errore materiale/involontaria omissione nel dispositivo di una precedente ordinanza.

  • Cass. n. 28323/2020

    Richiamata in senso conforme per affermare che, quando la difesa è stata svolta con un unico atto da più soggetti controricorrenti, la liquidazione delle spese deve essere disposta in favore di tutti.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto nel dispositivo di un provvedimento è correggibile quando risulti dal testo stesso e consista in una mera omissione o inesattezza non incidente sulla volontà decisoria.
  • Se più parti resistenti si sono costituite con un unico atto difensivo, la liquidazione delle spese di lite deve essere disposta in favore di tutte le parti costituite, non potendo ritenersi correttamente limitata a una sola di esse per mera svista redazionale.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si liquidano spese quando non vi sia stata resistenza all'accoglimento dell'istanza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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