Cassazione Penale, Sentenza n. 27520/2026 del 22/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (imputati)
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del G.U.P. di Catanzaro che, accogliendo le istanze difensive, aveva riservato di emettere un ordine europeo di indagine ai sensi dell'art. 32 della Direttiva 2014/41/UE, finalizzato a chiedere alla Francia di preservare provvisoriamente atti di indagine relativi a un procedimento francese rispetto al quale gli imputati sono terzi, così da consentire loro di esercitare in modo differito i diritti di difesa e verificare l'avvenuta notificazione dei provvedimenti francesi di riconoscimento degli O.E.I. Il ricorrente ha dedotto l'abnormità dell'ordinanza: avrebbe anticipato indebitamente la fase definitoria dell'udienza preliminare; potrebbe paralizzare il processo di merito; non avrebbe valutato i presupposti di ammissibilità dell'O.E.I. ex art. 6 della Direttiva, in termini di esistenza della misura nel diritto interno, necessità e proporzionalità; avrebbe preteso un sindacato postumo sulla utilizzabilità degli esiti captativi acquisiti all'estero, non consentito al giudice dello Stato di emissione. Le difese hanno chiesto l'inammissibilità o il rigetto, sostenendo che l'iniziativa era necessaria per consentire agli imputati di adempiere all'onere di allegazione imposto dalle Sezioni Unite in tema di utilizzabilità delle captazioni estere e che in Francia non risultava notificato alcun provvedimento idoneo ad attivare rimedi effettivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non fosse abnorme, ma si collocasse coerentemente nel quadro tracciato dalle Sezioni Unite e dalla Corte di giustizia UE: l'O.E.I. richiesto dalla difesa è funzionale ad attivare i rimedi nello Stato di esecuzione e a consentire l'esercizio effettivo dei diritti di difesa; non si tratta di un illegittimo sindacato italiano sull'attività investigativa francese. La doglianza sulla possibile stasi del processo è stata giudicata meramente congetturale e incompatibile con il sistema processuale interno, che consente approfondimenti istruttori in udienza preliminare e nel giudizio abbreviato. È stata esclusa la sussistenza di un vizio di abnormità strutturale o funzionale. Nulla è stato riconosciuto alla parte civile per le spese.
Norme richiamate
art. 32 Direttiva 2014/41/UE
consente all'autorità di emissione di adottare provvedimenti volti a impedire provvisoriamente distruzione, trasformazione, rimozione, trasferimento o alienazione di elementi utilizzabili come prove; il potere è ritenuto esistente e funzionale alla tutela difensiva.
art. 6 Direttiva 2014/41/UE
richiede che il giudice dello Stato di emissione verifichi le condizioni di emissione dell'O.E.I.; il ricorrente non ha dimostrato un vizio di carenza di potere in concreto.
art. 14 Direttiva 2014/41/UE
distingue tra impugnazioni nello Stato di esecuzione e tutela dei diritti della difesa nel procedimento dello Stato di emissione; i diritti fondamentali vanno garantiti anche nella valutazione delle prove acquisite tramite O.E.I.
art. 31 d.lgs. n. 108 del 2017
riconosce la facoltà di attivare l'O.E.I. su iniziativa difensiva.
art. 4, comma 4, d.lgs. n. 108 del 2017
richiamato dal Procuratore Generale in tema di controllo del giudice dell'esecuzione e notificazione al soggetto interessato.
art. 27 d.lgs. n. 108 del 2017
richiamato dalle difese a sostegno del meccanismo di cooperazione e delle garanzie difensive.
evocato per escludere che approfondimenti istruttori in udienza preliminare determinino una paralisi processuale indebita.
richiamato dalle difese in relazione al giudizio abbreviato e alla possibilità di integrazioni istruttorie.
indicato dalla Corte come conferma della fisiologia di approfondimenti istruttori nel rito abbreviato.
indicato come rimedio impugnatorio interno in Francia per contestare il riconoscimento/esecuzione dell'O.E.I., ma con ambito applicativo limitato.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato nel quesito pregiudiziale francese citato dalla Corte, quale parametro di tutela giurisdizionale effettiva.
art. 6 Convenzione EDU
richiamato dalla difesa e dalla giurisprudenza citata in relazione al diritto a un equo processo e al sindacato sull'utilizzabilità della prova.
Massime di principio
- L'abnormità del provvedimento è configurabile solo quando il giudice esercita un potere non attribuito dall'ordinamento, oppure lo esercita in modo radicalmente deviato rispetto al modello legale, e tale deviazione produca una stasi processuale non altrimenti emendabile.
- La semplice prospettazione di una possibile paralisi del processo non basta a fondare l'abnormità: occorre dimostrare in concreto uno sviamento del potere e l'assenza di rimedi idonei a rimuovere gli effetti dell'atto.
- In materia di ordine europeo di indagine, il giudice dello Stato di emissione può attivarsi anche su richiesta della difesa per preservare o acquisire prove necessarie all'esercizio dei diritti difensivi nello Stato di esecuzione.
- La tutela contro l'acquisizione transnazionale delle prove si articola su due livelli: rimedi davanti allo Stato di esecuzione per contestare riconoscimento/esecuzione dell'ordine, e controllo del giudice dello Stato di emissione sull'utilizzabilità della prova alla luce dei diritti fondamentali.
- Il giudice dello Stato di emissione non può sindacare la regolarità del distinto procedimento con cui lo Stato di esecuzione ha raccolto prove già in suo possesso; resta però possibile verificare se l'uso di tali prove nel processo interno comporti violazione dei diritti fondamentali e del giusto processo.
- L'onere di allegare e provare i fatti da cui inferire la violazione dei diritti fondamentali grava sulla parte che la deduce.
- Gli approfondimenti istruttori disposti nell'udienza preliminare o nel giudizio abbreviato non integrano di per sé una indebita paralisi del processo, poiché sono contemplati dal sistema processuale interno.
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