Cassazione Civile, Ordinanza n. 22381/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IVA relativo al periodo d'imposta 2013, emesso a seguito di PVC e fondato sul disconoscimento del regime agevolato delle accise previsto per l'immissione in consumo di gas naturale destinato a usi industriali. L'Ufficio assumeva che la società non avesse allegato le manifestazioni di volontà dei consumatori finali necessarie per fruire dell'agevolazione. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo non necessaria una specifica richiesta dei consumatori finali poiché l'Ufficio era già edotto dell'uso industriale del gas. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma prima della decisione ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, allegando una nota dell'Ufficio da cui risultava l'annullamento in autotutela parziale dell'atto e l'avvenuto pagamento da parte della contribuente.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'istanza dell'Agenzia delle Entrate e della documentazione prodotta, rilevando che, per effetto dell'annullamento in autotutela parziale dell'atto impugnato e dei pagamenti eseguiti dalla società contribuente, era cessata la materia del contendere. Di conseguenza ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti. Non è stato quindi esaminato il merito dei due motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 26, comma 3, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
La disposizione è richiamata come base del regime agevolato delle accise per il gas naturale destinato a usi industriali, la cui applicazione era stata contestata dall'Ufficio per difetto delle manifestazioni di volontà dei consumatori finali.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di legittimità, l'atto impositivo sia stato annullato in autotutela, anche solo parzialmente, e la controversia risulti definita dai conseguenti pagamenti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere preclude l'esame dei motivi di ricorso e consente la compensazione integrale delle spese processuali se ne ricorrono i presupposti.
- In presenza di sopravvenuta definizione del rapporto controverso, il giudizio non prosegue sul merito della pretesa fiscale originaria.
Come è indicizzato
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