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Sentenza

Sentenza del 27/09/2021 n. 4293 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Successioni e donazioni - Trust - Atto di disposizione - Neutralità fiscale - Momento impositivo - Individuazione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione sull'imposizione dell'imposta sulle successioni e donazioni in relazione al trust: la questione era se l'imposta fosse dovuta al momento della costituzione dell'atto istitutivo o della dotazione patrimoniale del trust (sostanzialmente neutri secondo il ricorrente) oppure in un momento successivo, in particolare al trasferimento finale del bene al beneficiario.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la costituzione del trust e l'atto di dotazione patrimoniale siano fiscalmente neutri quando si limitano a realizzare la segregazione del patrimonio e l'apposizione del vincolo. L'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'art. 2, co. 47, d.l. n. 262/2006 (conv. l. 286/2006) è dovuta non al momento della costituzione del trust ma al momento dell'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, poiché solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost. (Cass. 19167/19).

Norme richiamate

  • d.l. n. 262/2006, art. 2, co. 47 (conv. l. 286/2006)

    La norma sull'imposta sulle successioni e donazioni si applica alle fattispecie trust, ma, secondo la Corte, il presupposto impositivo si realizza con il trasferimento finale ai beneficiari e non già con l'atto istitutivo o la dotazione patrimoniale meramente segregativa.

  • Costituzione, art. 53

    Richiamato come principio secondo cui l'imposizione fiscale deve colpire un effettivo indice di capacità contributiva/ricchezza: la Corte ha ritenuto che tale indice si realizzi con la disponibilità finale del bene da parte del beneficiario.

Massime di principio

  • La costituzione del trust e la dotazione patrimoniale sono generalmente neutre ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni se hanno natura meramente segregativa e non trasferiscono al beneficiario una disponibilità effettiva immediata.
  • L'evento impositivo per l'imposta sulle successioni e donazioni è il trasferimento effettivo del bene al beneficiario: occorre verificare il momento in cui il beneficiario acquisisce una posizione patrimoniale sostanziale e immediata.
  • Se il beneficiario acquisisce un diritto già concreto e disponibile al momento della costituzione (diritto attuale e non puramente eventuale o futuro), l'imposta potrà essere dovuta anticipatamente; va quindi valutata la natura del diritto del beneficiario (vested vs contingent).
  • Nelle operazioni di pianificazione occorre documentare la segregazione patrimoniale e l'assenza di trasferimento di ricchezza immediata: la sostanza economica prevale sulla forma, e l'amministrazione finanziaria può contestare operazioni di elusione.
  • Occorre considerare altresì eventuali riflessi fiscali in altri tributi (es. imposte indirette, IRPEF/IRES, tassazione dei redditi prodotti dal trust) e la disciplina del trust secondo la legge applicabile; la neutralità ai fini dell'imposta sulle successioni non esclude altri obblighi fiscali o dichiarativi.

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