Cassazione Penale, Ordinanza n. 32563/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16 luglio 2025, che aveva affermato la sua responsabilità per il delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente. Dal testo dell'ordinanza non emergono specifici motivi di censura sul merito della responsabilità, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione tecnica: dopo la novella del 2017, il ricorso per cassazione deve essere necessariamente sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale degli avvocati cassazionisti. Nel caso concreto, invece, l'impugnazione risultava sottoscritta personalmente dall'imputato, con mera autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto da soggetto non legittimato alla sottoscrizione dell'impugnazione. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza di condanna per detenzione illecita di sostanza stupefacente è rimasta quindi non modificata.
Norme richiamate
al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Dopo la novella del 2017, il ricorso per cassazione penale deve essere necessariamente sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale degli avvocati cassazionisti.
- La sottoscrizione personale dell'imputato, anche se autenticata dal difensore, non soddisfa il requisito della sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
- La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. presuppone la valutazione di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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