Cassazione Penale, Ordinanza n. 13482/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello che aveva rigettato l'istanza di rideterminazione del provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti, sostenendo in sostanza che il periodo di detenzione patito tra il 26 novembre 2007 e il 28 marzo 2011 dovesse essere considerato ai fini dell'esecuzione della pena. La doglianza, però, non censurava specificamente singoli passaggi della decisione impugnata, ma mirava a ottenere una nuova valutazione dei presupposti per la rideterminazione del cumulo, in contrasto con la disciplina del computo delle pene espiate ai fini dell'art. 657, comma 4, c.p.p. e con l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e sostanzialmente volto a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, quando in sede esecutiva viene riconosciuta la continuazione e rideterminata la pena complessiva, la differenza residua non può essere automaticamente imputata alla pena da eseguire; a tal fine possono essere computate solo la custodia cautelare o le pene espiate 'sine titulo' dopo la commissione del reato, dovendosi scindere il reato continuato nelle singole violazioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato
Nel computo della pena da eseguire non possono essere automaticamente imputate tutte le detenzioni pregresse; sono detraibili solo la custodia cautelare e le pene espiate senza titolo dopo la commissione del reato.
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione e la conseguente rideterminazione della pena complessiva non comportano l'automatico assorbimento nel residuo della differenza tra pena originaria e pena rideterminata.
- Ai fini dell'art. 657, comma 4, c.p.p., possono essere computate soltanto la custodia cautelare e le pene espiate 'sine titulo' dopo la commissione del reato, non già qualsiasi periodo detentivo pregresso.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la doglianza non individua specifici errori della decisione impugnata e si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del merito.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di giudizio sul merito dell'istanza esecutiva.
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