Cassazione Penale, Ordinanza n. 30844/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: il termine per impugnare scadeva il 3 febbraio 2025, mentre il ricorso è stato depositato il 4 febbraio 2025. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendosi sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (imputati)
La controversia
La parte civile L.A.V. Lega Anti Vivisezione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste, deducendo tre censure tutte centrate sulla mancata restituzione nel termine per impugnare o comunque per partecipare correttamente alla fase di rinvio dell'udienza. In particolare: 1) violazione di legge per non avere la Corte territoriale riconosciuto che la mancata conoscenza dell'udienza di rinvio, disposta in applicazione della normativa emergenziale Covid-19 e non notificata alla parte civile, integrasse caso fortuito o forza maggiore; 2) violazione di legge per aver escluso il rimedio restitutorio sul presupposto che la vocatio in ius si fosse perfezionata con la notificazione della prima udienza; 3) vizio di motivazione in relazione all'affermazione del difetto di comunicazione della nuova udienza, senza riconoscere in favore della parte civile l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore. Il ricorso, tuttavia, è stato ritenuto tardivo, perché depositato oltre il termine ultimo per impugnare.
Norme richiamate
La sentenza impugnata riguardava un procedimento penale per maltrattamento di animali; la Corte di cassazione non entra nel merito del reato, perché decide esclusivamente sulla tardività del ricorso.
normativa emergenziale Covid-19
È richiamata solo come contesto della disposta udienza di rinvio; la Corte non esamina nel merito se la mancata comunicazione integri caso fortuito o forza maggiore, poiché il ricorso è inammissibile per tardività.
spese processuali
In caso di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali.
Cassa delle ammende
È disposta la condanna al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in ragione di profili di colpa nella proposizione del ricorso tardivo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine di legge: la proposizione anche solo un giorno oltre la scadenza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando l'inammissibilità deriva da tardività imputabile alla parte ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
- Le questioni relative alla mancata comunicazione di un'udienza di rinvio e alla restituzione nel termine restano recessive se l'impugnazione è proposta fuori termine, poiché il giudice di legittimità deve arrestarsi al rilievo preliminare della tardività.
- Nel giudizio di cassazione la verifica preliminare del rispetto del termine di impugnazione assorbe ogni ulteriore censura di merito o di motivazione.
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