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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6860/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Regione impugnava la sentenza della CTR che aveva ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento relativo all'IRBA per l'anno 2005, sostenendo che la maggior imposta derivava dal divario tra litri dichiarati all'Agenzia delle Dogane e quelli dichiarati alla Regione e che la decorrenza del termine quinquennale di accertamento doveva essere fatta decorrere dal 6 novembre 2012 (data in cui la Regione ricevette le dichiarazioni doganali), con conseguente integrazione del comportamento omissivo del contribuente e differimento del termine per l'accertamento. La CTR aveva invece ritenuto che la Regione fosse decaduta dal potere impositivo avendo notificato l'avviso oltre il termine quinquennale, e che il credito per il 2005 fosse già estinto per prescrizione ex art.15 d.lgs.504/95; non risultavano comportamenti omissivi colpevoli della società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Regione per ragione radicale: l'imposta regionale sulla benzina (IRBA) è stata dichiarata incompatibile con il diritto UE dalla Corte di Giustizia (causa C-255/20 e giurisprudenza correlata) e successivamente abrogata dall'ordinamento interno (art.1, commi 628-630, legge di bilancio 2021, e leg. reg. Campania n.31/2020). Per l'incompatibilità e l'abrogazione la Corte ha disapplicato la clausola di salvezza degli effetti delle obbligazioni tributarie e ha ritenuto che l'imposta non sia dovuta anche per annualità anteriori alla sua soppressione; pertanto il ricorso è stato respinto. Non è stata decisa la questione della decadenza/prescrizione nel merito, essendo assorbita la controversia dall'eliminazione della base impositiva. È stato dato atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a carico della parte ricorrente a titolo di contributo unificato (art.13, comma 1‑quater, DPR n.115/2002 come modificato dalla L. n.228/2012).

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/118/CE

    Stati membri possono applicare imposte indirette su prodotti soggetti ad accisa solo se hanno finalità specifiche e sono conformi alle norme UE applicabili ad accise/IVA; la Corte ha ritenuto che imposte regionali sulla benzina prive di destinazione o struttura specifica non soddisfano tale requisito

  • Direttiva 92/12/CEE

    Richiamata quale disciplina precedente che impone la cumminazione delle condizioni (finalità specifiche e conformità alla disciplina accise/IVA) per le imposte su prodotti soggetti ad accisa

  • Pronuncia CGUE causa C-255/20 (ordinanza 9/11/2021)

    ordinanza e rinvio pregiudiziale sulla compatibilità dell'IRBA

    La Corte di Giustizia ha stabilito che l'imposta regionale sulla benzina non possiede 'finalità specifica' ai sensi della direttiva e pertanto è incompatibile con il diritto UE

  • Sentenza CGUE Statoil Fuel Retail

    C-553/13 (sent. 5/3/2015)

    Uso giurisprudenziale per definire il concetto di 'finalità specifica' e per affermare che la mera finalità di bilancio non è sufficiente; a meno che la struttura dell'imposta non influenzi il comportamento dei contribuenti o sia destinata in modo predeterminato

  • Decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398

    Norma nazionale che originariamente prevedeva l'imposta regionale sulla benzina; dichiarata incompatibile con il diritto UE e abrogata dalle norme successive

  • Legge Regionale Campania n.28/2003

    Normativa regionale che disciplinava l'IRBA e che è stata considerata priva di efficacia rispetto alla disapplicazione dovuta all'incompatibilità con il diritto UE

  • D.lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise)

    Richiamato per il regime della prescrizione relative ai tributi sulle accise; la CTR invece aveva ritenuto che, alla data del 2012, il credito per il 2005 fosse già estinto per prescrizione

  • Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)

    Ha abrogato le disposizioni nazionali relative all'IRBA; ha previsto la clausola 'sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte', ma la Corte ha ritenuto che tale clausola non possa mantenere efficacia di fronte all'incompatibilità con il diritto UE

  • Legge Regionale Campania 23 dicembre 2020, n.31

    Norma regionale che ha adeguato la normativa locale sopprimendo l'imposta dalla periodicitá d'imposta 2021; la Corte ha disapplicato l'efficacia retroattiva residua per effetto della giurisprudenza UE

  • D.P.R. n.115/2002

    art.13, comma 1‑quater, come modificato dalla L. n.228/2012

    Norma citata con riferimento agli obblighi relativi al contributo unificato, con accertamento della sussistenza del presupposto per un ulteriore importo a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Se una imposta nazionale o regionale è stata dichiarata incompatibile con il diritto UE dalla Corte di Giustizia, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna anche con riguardo alle obbligazioni tributarie preesistenti, salvo che non ricorrano condizioni talmente particolari che impediscano l'effetto retroattivo della pronuncia comunitaria.
  • La mera previsione di una clausola di 'salvezza' per le obbligazioni già insorte nella norma che abroga un tributo non è sufficiente a preservare l'efficacia impositiva quando la tassa è incompatibile con il diritto dell'Unione; la incompatibilità prevale e annulla la pretesa anche per annualità precedenti.
  • Per considerare legittima un'imposta aggiuntiva su prodotti soggetti ad accisa è necessario dimostrare che essa persegue una finalità specifica (non meramente di bilancio) e che la sua struttura sia conforme alle norme UE su accise/IVA (base imponibile, calcolo, esigibilità, controllo), oppure che il gettito sia destinato in modo predeterminato a uno scopo specifico.
  • In controversie tributarie con possibili profili di prescrizione o decadenza, il giudice può non decidere il tema della prescrizione se la controversia è assorbita da una questione di incompatibilità con il diritto UE o da abrogazione della norma impositiva.
  • Quando una parte invoca il differimento del termine quinquennale per comportamenti omissivi del contribuente, è necessario provare la colpa o condotte dolose/ostative del contribuente; tale argomento però diventa irrilevante se il tributo su cui si fonda l'accertamento è stato dichiarato invalido per incompatibilità comunitaria.
  • I giudici nazionali devono applicare retroattivamente le interpretazioni della Corte di Giustizia alle controversie ancora aperte e non definitivamente concluse, qualora le condizioni processuali consentano la cognizione della questione.

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