Cassazione Penale, Sentenza n. 21940/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava a impugnare l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo del detenuto volto ad ottenere l'acquisto e la detenzione, nella camera di pernottamento, di compact disk musicali e di un lettore digitale. L'Amministrazione contestava che, per ragioni connesse al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., l'introduzione e l'uso di tali dispositivi comporterebbero oneri organizzativi e di controllo (controllo dei contenuti, messa in sicurezza dei dispositivi, sigillature, esami del materiale) non sostenibili con le risorse disponibili e con rischio di veicolazione di messaggi illeciti, perciò il diniego sarebbe legittimo.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza aveva verificato gli accertamenti presso la Direzione dell'istituto e aveva indicato misure tecniche (CD non riscrivibili, lettori senza porte USB/radio/wireless, acquisto tramite impresa di mantenimento, apposizione di sigilli) non eccessivamente onerose. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'accesso a CD/lettori non è in assoluto vietato ma può essere negato se la messa in sicurezza comporta inesigibili adempimenti organizzativi; tuttavia, nel caso di specie i ricorrenti non hanno dimostrato in modo specifico l'inesigibilità o l'onerosità delle misure né quantificato risorse e adempimenti richiesti, né provato concretamente il rischio legato ai contenuti. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili senza condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
La norma giustifica misure restrittive per il regime differenziato finalizzate a impedire flussi comunicativi illeciti; tuttavia non esclude in via assoluta l'uso di dispositivi ricreativi: il giudice deve bilanciare l'interesse trattamentale del detenuto con le esigenze di sicurezza e valutare se le misure tecniche necessarie alla messa in sicurezza siano esigibili dall'Amministrazione
Circolare DAP n. 14 del 2 ottobre 2017
Indirizzi amministrativi sulle autorizzazioni all'introduzione di apparecchi e materiali; la circolare consente misure di controllo (es. limitazioni su radio/lettori) ma il suo contenuto va applicato tenendo conto dell'onerosità pratica degli interventi e dell'organizzazione dell'istituto
Giurisprudenza della Corte (es. Sez. 1, n. 45215/2021; Sez. 1, n. 43484/2021; Sez. 1, n. 29819/2021)
Costante orientamento secondo cui il diniego amministrativo è legittimo quando la messa in sicurezza dei supporti/devices comporti inesigibili adempimenti organizzativi e impiego di risorse tali da rendere ragionevole la scelta di vietarne l'ingresso; viceversa il giudice deve accertare concretamente l'onerosità delle misure prima di confermare il diniego
Massime di principio
- Il diritto del detenuto ad avere dispositivi e supporti per finalità ricreative non è assoluto: va bilanciato con le esigenze di sicurezza del regime 41-bis
- Il Tribunale di sorveglianza deve valutare caso per caso la praticabilità delle misure tecniche richieste per la messa in sicurezza (CD non riscrivibili, lettori privi di porte/connettività, sigilli, acquisto tramite impresa di mantenimento) e l'impatto organizzativo in termini quantitativi di risorse umane e materiali
- L'Amministrazione che nega l'autorizzazione deve fornire elementi specifici e concreti sull'inesigibilità degli adempimenti: mere affermazioni generiche sull'onerosità o sul numero di detenuti non sono sufficienti
- Il rischio connesso ai contenuti dei supporti (es. brani che veicolano messaggi cifrati o promanano da contesti di riferimento dei detenuti) può giustificare controlli più approfonditi, ma anche tali rischi richiedono prove o indizi specifici per giustificare un divieto
- In pratica, una soluzione bilanciata e spesso accettata è l'autorizzazione condizionata: dispositivi acquistati tramite canali controllati, supporti non riscrivibili, assenza di porte e connettività, apposizione di sigilli e procedure di controllo compatibili con l'organizzazione dell'istituto
- Chi propone ricorso contro un diniego dovrebbe documentare puntualmente l'organizzazione dell'istituto, le risorse disponibili e i carichi richiesti dalle operazioni di controllo, mentre il detenuto o il giudice possono proporre misure tecniche concrete e proporzionate per minimizzare i rischi
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