Cassazione Penale, Sentenza n. 18343/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che la Corte di appello di Catanzaro aveva già respinto analoga istanza con decisione non impugnata; la nuova istanza è stata ritenuta meramente reiterativa e priva di fatti davvero nuovi idonei a superare la preclusione del giudicato esecutivo. La Suprema Corte ha pertanto respinto il motivo e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Messina aveva chiesto il riconoscimento della continuazione in executivis, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati per cui era stato condannato dalla Corte di appello di Catanzaro (sentenza 26/11/2019) e quelli già giudicati dalla Corte di appello di Bologna (sentenza 09/01/2018). Sosteneva di introdurre elementi nuovi: l'affiliazione contemporanea alle due compagini criminali nel capoluogo emiliano nell'aprile 2015, promossa dal capoclan Francesco Ventrici appena scarcerato, e la pregnanza del ruolo direttivo di Ventrici che, secondo il ricorrente, dimostrerebbero l'esistenza di un unico disegno criminoso e dunque la continuazione tra le condotte.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente che disciplina il riconoscimento della continuazione in executivis tra reati già definiti mediante sentenze estere o di altri giudizi; è la fattispecie sostanziale che il ricorrente chiedeva fosse riconosciuta.
Richiama il principio generale del ne bis in idem nel giudizio di cognizione, esteso in linea di principio anche al settore dell'esecuzione penale.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la preclusione e la sanzione dell'inammissibilità per la riproposizione delle medesime questioni già decise e non impugnate oppure impugnate infruttuosamente; disciplina la riproposizione endoprocessuale nel giudizio di esecuzione.
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti)
Solleva la distinzione tra "dedotto" (ciò che è già stato proposto e quindi precluso se deciso) e "deducibile" (questioni che pur essendo proponibili non furono effettivamente proposte e quindi possono essere riconosciute in seguito); il divieto di riproposizione riguarda il dedotto ma non il deducibile.
Massime di principio
- Una richiesta di riconoscimento della continuazione in executivis va corredata di fatti realmente nuovi e non di mere riformulazioni di argomentazioni già respinte: la semplice enfatizzazione di elementi già noti (es. nomina del capoclan, luoghi o tempi già considerati) difficilmente supera il giudicato.
- Il principio del ne bis in idem trova applicazione anche in sede esecutiva: questioni già decise e non impugnate non possono essere riproposte, salvo che emergano fatti o prove nuovi e determinanti.
- Nel valutare la coesione tra organizzazioni criminali e l'unicità del disegno criminoso si richiede più di una semplice coincidenza spazio-temporale o la presenza di un medesimo capo: occorrono elementi probatori che dimostrino connessione organica e funzionale tra le compagini, non solo contatti o affiliazioni riferibili a periodi o luoghi già valutati.
- Chi intende superare una precedente decisione negativa deve dimostrare che le nuove circostanze non erano deducibili con la diligenza necessaria nel primo giudizio; la distinzione tra "dedotto" e "deducibile" è cruciale: solo le effettivamente non dedotte possono costituire base per una nuova richiesta.
- Proceduralmente, la riproposizione infondata o reiterativa espone il ricorrente al rigetto e alla condanna alle spese processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18180/2024 del 09/05/2024
- Sentenza penale · 9 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18181/2024 del 09/05/2024
- Sentenza penale · 9 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18182/2024 del 09/05/2024
- Sentenza penale · 9 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18183/2024 del 09/05/2024
- Sentenza penale · 9 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18184/2024 del 09/05/2024
- Sentenza penale · 9 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18186/2024 del 09/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →