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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18661/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile impugna la sentenza d'appello che, riformando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto responsabili gli imputati per truffa e tentata truffa, li ha assolti per non aver commesso il fatto. La ricorrente deduce vizi di motivazione e travisamento della prova: i testi (in particolare il teste Guercio) avrebbero dichiarato che la trascrizione del passaggio di proprietà non si era perfezionata per la presenza di un fermo amministrativo e che, nonostante ciò, Parisi si sarebbe fatto consegnare il prezzo e le spese dalla Chetran approfittando dell'apparenza del talloncino apposto sul libretto. La parte civile sostiene quindi che la Corte d'appello non si è confrontata con le risultanze probatorie e ha fornito una motivazione insufficiente e contraddittoria rispetto al compendio probatorio.

La decisione

La Corte (Cassazione) ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la sentenza d'appello per motivazione insufficiente e per travisamento della prova per omissione, osservando che la Corte d'appello non ha adeguatamente confutato le argomentazioni logiche e il compendio probatorio su cui il Tribunale aveva fondato la condanna. Ha inoltre ritenuto che, alla luce della testimonianza di Guercio, la responsabilità di Parisi emergerebbe con chiarezza, mentre la posizione di Amodeo è più ambigua. Poiché il pubblico ministero non aveva impugnato la sentenza d'appello, la Cassazione ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha rinviato gli atti al giudice civile competente in grado di appello per rivalutare la sussistenza della responsabilità civile di Parisi e Amodeo. L'assoluzione penale resta inalterata per effetto della mancata impugnazione del P.M.

Norme richiamate

  • art. 622 cod. proc. pen.

    annullamento della sentenza ex art.622 cod. proc.pen.

    Nel testo il pubblico ministero ha evocato l'art. 622 come titolo di impugnazione per chiedere l'annullamento della sentenza. Dalla decisione emerge che, pur essendo stato chiesto l'annullamento, la Cassazione ha operato l'annullamento limitato agli effetti civili tenuto conto dell'assenza di impugnazione da parte del P.M.

Massime di principio

  • La Corte d'appello deve fornire una motivazione rafforzata e confrontarsi esplicitamente con il decisum del giudice di primo grado quando capovolge un giudizio di colpevolezza; la mera affermazione di contraddittorietà della prova è insufficiente e può portare all'annullamento in sede di Cassazione.
  • Se il pubblico ministero non impugna un'assoluzione d'appello, la Cassazione può comunque accogliere il ricorso della parte civile e annullare la sentenza limitatamente agli effetti civili, rimettendo la questione alla cognizione del giudice civile per la valutazione della responsabilità civile.
  • La distinzione tra responsabilità penale e civile: una sentenza di assoluzione penale che non venga impugnata dal P.M. può rimanere definitiva sul piano penale ma non impedisce che, in seguito ad annullamento per vizi motivazionali, si proceda alla valutazione della responsabilità civile in sede civile.
  • Nel caso di compravendita di veicolo, la presenza di un fermo amministrativo e la documentazione di mancata trascrizione del passaggio di proprietà (es. visura PRA, dichiarazioni dell'ufficio che ha effettuato o annullato la trascrizione, talloncino sul libretto) sono elementi probatori chiave per inferire la conoscenza o la malafede dell'agente che ha riscosso il prezzo.
  • La condotta del venditore assente al momento materiale della trascrizione può risultare ambigua: la sua richiesta successiva di trascrizione o di pagamento di sanzioni non esclude automaticamente la responsabilità, e compete alla valutazione probatoria distinguere buona fede da dolo.
  • Per la parte offesa è importante documentare tempestivamente l'intera vicenda (ricevute di pagamento, comunicazioni, visure) e raccogliere testimonianze che attestino le fasi della trascrizione e le comunicazioni degli addetti (agenzia PRA), poiché omissioni motivazionali della giudicatura d'appello possono essere censurate in sede di legittimità.

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