Cassazione Penale, Sentenza n. 13583/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Crotone del 13/10/2025 che non aveva convalidato l'arresto dei tre indagati per rissa aggravata, aveva restituito gli atti al pubblico ministero e aveva rigettato la richiesta di misura cautelare personale. I motivi di ricorso contestavano: (i) omissione della verifica del consenso delle parti per procedere con il giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558, comma 5, c.p.p.; (ii) errata qualificazione della 'quasi flagranza' e valutazione delle prove (lesioni, dichiarazioni del personale sanitario e dichiarazioni rese dagli arrestati); (iii) erronea esclusione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in particolare per la ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli arrestati alla polizia giudiziaria (mancata presenza del difensore, problemi di comprensione linguistica). I fatti di riferimento: rissa segnalata dal personale infermieristico del Centro di accoglienza, tre soggetti con lesioni rinvenuti in infermeria/ospedale; arresto eseguito dalla Polizia di Stato il 12/10/2025.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore nei confronti dell'ordinanza di non convalida dell'arresto e di restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo inammissibile il primo motivo e infondato il secondo. In particolare la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale secondo cui: le lesioni riscontrate non erano di per sé 'elemento individualizzante' dell'autore della rissa; le dichiarazioni degli arrestati erano inutilizzabili perché rese in assenza di garanzie (problemi di comprensione linguistica e uso di "Google Translate") e le dichiarazioni del personale infermieristico erano generiche; l'arresto era facoltativo e non correttamente esercitato, considerata l'incensuratezza degli arrestati e la lieve natura delle lesioni, con conseguente assenza dei presupposti di cui all'art. 381 c.p.p. Quanto al motivo relativo alla misura cautelare, la Corte ha ritenuto che il pubblico ministero non possa proporre ricorso immediato per cassazione contro il rigetto della cautela e ha trasformato tale impugnazione in appello ex art. 310 c.p.p., disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 558 cod. proc. pen., comma 5
art. 558, comma 5, cod. proc. pen.
Prevede che se l'arresto non è convalidato il giudice procede al giudizio direttissimo qualora vi sia il consenso dell'arrestato e del pubblico ministero; la Corte ha ritenuto che la mancata verifica del consenso non costituisca di per sé abnormità del provvedimento giudiziale salvo i casi tassativi previsti dalla giurisprudenza
Stabilisce i presupposti per le misure cautelari personali; la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui non sussistevano esigenze cautelari né gravità del fatto o pericolosità personale giustificanti la misura
Riguarda i criteri di applicazione e la misura proporzionale; richiamata nel contesto della valutazione sulla gravità del fatto e sulla scelta della misura
Norma sui gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente ritenuto insufficienti gli elementi per qualificare la esistenza di gravi indizi
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione); la Corte ha ritenuto che tali esigenze non fossero adeguatamente provate nel caso concreto
Tutela del diritto di difesa e presenza del difensore; la Corte ha ritenuto che dichiarazioni rese senza garanzie e senza adeguata comprensione linguistica possano essere inutilizzabili
Disciplina l'appello per il pubblico ministero in determinate ipotesi; la Corte ha qualificato l'impugnazione del PM avverso il rigetto della cautela come appello ex art. 310 e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale competente
art. 568 cod. proc. pen. (richiamato nella giurisprudenza)
Richiamato in relazione alla conversione/limiti dei mezzi di impugnazione del pubblico ministero; principio secondo cui il PM non è legittimato al ricorso per cassazione contro alcune decisioni cautelari
Massime di principio
- La restituzione degli atti al pubblico ministero, senza verificare il consenso per il giudizio direttissimo, non costituisce di per sé una "abnormità" del provvedimento giudiziale a meno che non impedisca concretamente il prosieguo dell'azione penale
- La non convalida dell'arresto può fondarsi su una valutazione globale degli elementi probatori: lesioni riscontrate non sono automaticamente elemento individualizzante dell'autore della rissa
- Dichiarazioni rese dagli indagati senza le garanzie previste (presenza del difensore, effettiva comprensione della lingua) possono essere dichiarate inutilizzabili e privare di efficacia la ricostruzione accusatoria basata su tali confessioni
- L'arresto facoltativo deve essere correttamente esercitato: l'incensuratezza degli indagati, l'assenza di pericolosità sociale e la lieve entità delle lesioni possono escludere la necessità della misura cautelare
- Il pubblico ministero, quando impugna il rigetto di una richiesta cautelare, non può agire direttamente con ricorso per cassazione in tutte le ipotesi; l'impugnazione può dover essere qualificata e convertita in appello ai sensi delle norme vigenti
- Nella valutazione della 'quasi flagranza' non è obbligatorio che la polizia abbia colto l'autore in flagrante; tuttavia, occorre la presenza di elementi di prossimità temporale e materiali (cose, tracce, ferite) che colleghino in modo probabile l'indagato al fatto
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