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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07882/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo unico assolutamente generico rispetto alla motivazione della Corte di appello sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto un motivo unico contro la sentenza della Corte di appello di Bari, lamentando vizi della motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era affetto da genericità assoluta, perché non confrontava in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata e non spiegava neppure le ragioni per cui essa sarebbe stata illogica sul punto. Dalla declaratoria di inammissibilità è derivata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; una doglianza meramente assertiva o del tutto generica è inammissibile.
  • Quando si contesta il trattamento sanzionatorio, il ricorrente deve indicare in modo chiaro quali siano i vizi logici o giuridici della motivazione di merito; non è sufficiente una critica apodittica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo diversa previsione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La valutazione sulla congruità della motivazione in tema di pena appartiene al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo con motivi specifici e non meramente generici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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