Cassazione Civile, Ordinanza n. 11659/2025 del 04/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'esclusione di una socia lavoratrice da una cooperativa di lavoro e dalla conseguente cessazione del rapporto mutualistico di lavoro. La parte attrice aveva inizialmente impugnato sia il licenziamento sia l'esclusione dalla compagine sociale, chiedendo la reintegrazione e il risarcimento del danno; successivamente aveva promosso un autonomo giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante dall'illegittima esclusione, quantificato nelle retribuzioni non percepite dal luglio 2014 al novembre 2017. Il tribunale aveva respinto la domanda; la corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo, tra l'altro, che sulla pretesa risarcitoria si fosse formato giudicato nel giudizio lavoristico e che l'appello fosse inammissibile per difetto di specificità. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 324 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avevano erroneamente sovrapposto due domande diverse: quella relativa al danno da illegittimo licenziamento, fondata sulla dedotta simulazione del rapporto associativo, e quella odierna, fondata sull'illegittimità dell'esclusione dalla cooperativa. Con il secondo motivo censurava l'interpretazione della decisione del giudice del lavoro e dell'art. 9 l. n. 30/2003, assumendo che quel giudice avesse rimesso al giudice ordinario la questione della legittimità dell'esclusione e del licenziamento connesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che i diritti di credito hanno natura eterodeterminata e si identificano tramite la causa petendi; perciò la domanda già decisa nel giudizio lavoristico, basata sulla simulazione del rapporto associativo, non coincide con la successiva domanda risarcitoria fondata sull'illegittimità dell'esclusione dalla cooperativa, che presuppone invece la validità del rapporto associativo. La Corte ha quindi escluso la formazione del giudicato sulla nuova pretesa e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
La Corte richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando che i giudici di merito non avevano correttamente interpretato la domanda e avevano sovrapposto pretese diverse.
È richiamato in relazione alla cosa giudicata formale e sostanziale, ma la Corte esclude che il giudicato formatosi su una domanda copra anche la diversa domanda successivamente proposta.
È evocato nel percorso motivazionale della corte d'appello per difetto di specificità dei motivi, ma la Cassazione decide la causa sulla diversa questione del giudicato e della corretta individuazione della domanda.
È il parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge.
È richiamato nel secondo motivo, ma il relativo esame resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
È menzionato nel racconto dei fatti processuali in relazione alla rinuncia a coltivare alcune istanze nel diverso giudizio instaurato davanti alla sezione imprese.
Massime di principio
- I diritti di credito sono diritti eterodeterminati e si identificano attraverso la causa petendi: la mera identità del petitum non basta a fondare l'identità della domanda né la formazione del giudicato su pretese diverse.
- Quando due domande risarcitorie si fondano su fatti costitutivi diversi, il giudicato formatosi su una di esse non si estende automaticamente all'altra, anche se entrambe tendono alla medesima utilità economica.
- Il giudice deve interpretare correttamente il contenuto sostanziale della domanda, evitando di ricondurre sotto la medesima pretesa fatti costitutivi differenti; in caso contrario si configura violazione dell'art. 112 c.p.c.
- La preclusione da giudicato non può essere affermata se la seconda domanda presuppone un titolo diverso e incompatibile con quello esaminato nel precedente giudizio.
Come è indicizzato
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