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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20541/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, contestando: la ricostruzione dei fatti e la tenuta della motivazione sulla responsabilità, sostenendo l'insussistenza dei vizi motivazionali dedotti; l'eccessività della pena, ritenuta invece applicata nel minimo edittale con aumento contenuto per la continuazione; la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 1 c.p., non dedotta in appello e comunque richiedente accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità; la sproporzione della pena rispetto a quella del coimputato, ritenuta non decisiva perché le condotte erano state considerate simili ed equivalenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi sulla responsabilità generici e meramente assertivi, osservando che la Corte di merito aveva già esaminato le stesse doglianze, ricostruito i fatti e valorizzato le dichiarazioni dei verbalizzanti, dalle quali emergeva che la ricorrente aveva dato manforte alla condotta oppositiva di un terzo, anche colpendo gli operanti; tale condotta è stata ritenuta compatibile con le lesioni riscontrate agli agenti e causalmente collegata sia alle lesioni sia alla resistenza. Il motivo sulla pena è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la pena era stata determinata nel minimo edittale con un aumento contenuto per la continuazione. Inammissibile anche la doglianza sull'attenuante di cui all'art. 62, n. 1 c.p., perché non proposta in appello e dipendente da accertamenti in fatto incompatibili con il giudizio di legittimità. La Corte ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    norma incriminatrice per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, richiamata tra i reati oggetto di condanna confermata

  • art. 582 c.p.

    norma incriminatrice per le lesioni personali, richiamata tra i reati oggetto di condanna confermata

  • art. 585 c.p.

    richiamata quale aggravante delle lesioni contestate e confermate

  • art. 576 c.p.

    richiamata quale ulteriore disposizione aggravatrice indicata nel capo di imputazione

  • art. 61 n. 2 c.p.

    richiamata quale circostanza aggravante contestata; non oggetto di specifica valutazione nel ricorso

  • art. 62, n. 1 c.p.

    attenuante invocata dalla ricorrente ma ritenuta non deducibile in cassazione perché non proposta in appello e perché implicante accertamenti di fatto

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente assertive o generiche sulla motivazione della sentenza di merito, specie quando la Corte territoriale abbia già esaminato le medesime doglianze e ricostruito compiutamente i fatti.
  • Ai fini della responsabilità per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale può rilevare anche una condotta di sostegno materiale alla reazione di un terzo contro gli operanti, quando tale contributo sia causalmente collegato sia alle lesioni riportate dagli agenti sia all'ostacolo frapposto all'esercizio delle funzioni pubbliche.
  • La doglianza sulla misura della pena è manifestamente infondata quando la sanzione sia stata determinata nel minimo edittale e l'aumento per continuazione sia contenuto, salvo specifiche illegittimità non dedotte.
  • Le attenuanti generiche o speciali che presuppongono accertamenti di fatto non possono essere per la prima volta introdotte in cassazione se non sono state dedotte in appello.
  • Il raffronto con la pena inflitta a un coimputato non è di per sé decisivo ai fini della sproporzione sanzionatoria quando le condotte sono valutate come analoghe ed equivalenti sotto il profilo eziologico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la personaReati contro la PAParte generale
IstitutiNesso di causalitàContinuazioneOnere della prova

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