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Ordinanza

Ordinanza n. 595/2026 - Bologna, Sezione 2

per la correzione della sentenza n. 1505 del 3 dicembre 2025 pronunciato/a da questa Sezione sul ricorso 981 del 2025;

Giustizia amministrativa202500981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha accolto l'istanza di correzione, ritenendo sussistente un errore materiale nell'indicazione del nome della ricorrente. Ha ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a., sostituendo l'erronea indicazione "Roberta Santinelli" con quella corretta "Roberta Santilli". L'ordinanza non modifica il contenuto sostanziale della sentenza, ma ne corregge l'identificazione formale della parte.

TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 1505 del 3 dicembre 2025, limitatamente all'errata indicazione del nome della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ricorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato un'istanza di correzione di errore materiale relativa alla sentenza n. 1505 del 3 dicembre 2025. Nella sentenza il suo nome era stato indicato come "Roberta Santinelli" anziché "Roberta Santilli". L'errore riguardava l'esatta identificazione della ricorrente; dal testo emerge che la sentenza del Tribunale Ordinario di Ravenna della cui ottemperanza era stata chiesta l'esecuzione si riferiva proprio alla persona denominata Roberta Santilli.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    La disposizione costituisce la base per l'annotazione della correzione dell'errore materiale a margine o in calce alla sentenza da parte della Segreteria.

Massime di principio

  • La correzione di errore materiale è ammissibile quando la pronuncia contiene un'inesattezza meramente formale nell'indicazione della parte, purché l'identità effettiva del soggetto risulti con certezza dagli atti e l'intervento non comporti una modifica sostanziale della decisione.
  • Quando l'erronea indicazione del nome della parte è smentita dal contenuto degli atti e dalla pronuncia presupposta cui il giudizio si riferisce, il giudice può disporre alla Segreteria le annotazioni di correzione previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

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