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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21346/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo è generico e privo di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p., perché ripropone in modo pedissequo le censure di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 10/06/2024. L'unico motivo deduce vizi motivazionali in relazione al primo motivo di appello, ma la Corte di cassazione rileva che la censura è priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p. Il ricorso viene giudicato generico e meramente riproduttivo delle doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, senza una critica argomentata effettivamente confrontata con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte richiama anche che la mancanza di specificità può essere sia intrinseca sia estrinseca, e che non basta reiterare le stesse censure già respinte.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la loro genericità o mera riproposizione delle doglianze di appello determina l'inammissibilità.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata.
  • La mancanza di specificità può essere ravvisata non solo quando la censura è intrinsecamente generica, ma anche quando essa è solo apparente perché si limita a riprodurre le doglianze già dedotte in appello e già respinte.
  • Non è idoneo a fondare un ricorso ammissibile il mero rinvio alle stesse questioni già esaminate e motivate dal giudice di merito, occorrendo una critica argomentata rispetto alle rationes decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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