Cassazione Civile, Ordinanza n. 24665/2021 del 14/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito dell'adesione dei contribuenti alla definizione agevolata della lite prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Ha inoltre precisato che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e non devono essere liquidate dal giudice.
Esito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento per ILOR 1994. L'Ufficio, all'esito di controlli fiscali svolti nei confronti di una società operante nel settore edile, aveva contestato che alcuni soggetti avessero posto in essere una società di fatto per svolgere attività di compravendite, mediazioni e locazioni immobiliari. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio; l'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, i contribuenti hanno rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, depositando domanda di definizione, ricevute telematiche e quietanze di versamento della prima rata, e hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio. La Corte ha verificato che era stata presentata l'istanza di definizione ma non l'istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né era stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020.
Norme richiamate
Le controversie definibili non sono sospese, salvo richiesta del contribuente; se entro il termine previsto viene depositata la domanda di definizione e la prova del versamento, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
Il diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2020 ed è impugnabile nei termini stabiliti; l'impugnazione della pronuncia e del diniego può valere come istanza di trattazione.
In mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, il processo è dichiarato estinto; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
conversione del d.l. n. 119 del 2018
Ha convertito con modificazioni il decreto legge sulla definizione agevolata delle controversie tributarie.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata della lite tributaria e deposita la documentazione richiesta, il giudizio resta sospeso nei termini previsti dalla disciplina speciale.
- Se, nel termine stabilito, non viene proposta istanza di trattazione e non risulta notificato un diniego della definizione, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- Nel processo tributario estinto per definizione agevolata, le spese processuali non vanno liquidate dal giudice ma restano definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
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