Cassazione Penale, Ordinanza n. 14283/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto immune da censure la motivazione della sentenza di merito sia quanto alla sussistenza del reato di evasione, sia quanto all'esclusione dello stato di necessità, sia quanto alla valutazione incidentale di concreta offensività del fatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava una condanna per evasione, contestata a seguito dell'allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare. Il ricorrente deduceva un solo motivo, sostenendo l'inoffensività della condotta e quindi la non punibilità del fatto tipico inoffensivo. In particolare, la difesa assumeva che l'allontanamento fosse giustificato da esigenze sanitarie e che dovesse escludersi la punibilità anche alla luce di un'asserita concreta irrilevanza offensiva della condotta. La Corte di cassazione ha però rilevato che la decisione di merito aveva accertato tutti gli elementi del fatto tipico, ossia l'allontanamento dal luogo di restrizione, e aveva escluso la scriminante dello stato di necessità, perché l'imputato si era allontanato senza attendere autorizzazione e in violazione delle indicazioni della polizia di non uscire e chiamare il 118. La Corte ha inoltre osservato che la Corte d'appello, nel trattare l'istanza ex art. 131-bis c.p., aveva comunque valorizzato la concreta offensività del fatto, smentendo la tesi difensiva.
Norme richiamate
Norma incriminatrice dell'evasione; il fatto tipico consiste nell'allontanamento dal luogo di restrizione o custodia, e nella specie è stato ritenuto integrato.
Scriminante dello stato di necessità esclusa perché l'imputato si è allontanato senza attendere autorizzazione e in violazione delle indicazioni ricevute dalle forze dell'ordine.
La Corte d'appello ha affrontato la richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto, osservando incidentalmente la concreta offensività della condotta.
Massime di principio
- Nel reato di evasione, l'allontanamento dal luogo di restrizione integra il fatto tipico quando vi sia una violazione della misura in atto, salvo che ricorra una scriminante o altra causa di esclusione della punibilità.
- La scriminante dello stato di necessità non è configurabile quando il soggetto si allontani senza attendere l'autorizzazione dovuta e in contrasto con indicazioni esplicite delle autorità di non allontanarsi e di attivare i soccorsi.
- La deduzione di inoffensività del fatto non può prevalere quando la motivazione di merito accerti compiutamente gli elementi costitutivi della fattispecie e escluda l'esistenza di cause di giustificazione.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la valutazione sulla concreta offensività della condotta può essere utilizzata per escludere la non punibilità nei casi in cui il fatto presenti un apprezzabile disvalore concreto.
Come è indicizzato
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