Sentenza n. 194/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Potenza n. 179/2025, con riferimento al pagamento della pretesa creditoria
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Potenza n. 179/2025, lamentando il mancato pagamento della pretesa creditoria riconosciuta in tale pronuncia. Dopo l’iscrizione a ruolo del ricorso, il Ministero ha provveduto al pagamento, soddisfacendo la pretesa sostanziale. La difesa erariale ha rappresentato tale circostanza nel corso del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché, nelle more del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa creditoria del ricorrente. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che la proposizione del ricorso fosse stata resa necessaria dall’oggettiva tardività del pagamento, effettuato dopo l’instaurazione del giudizio. Nella quantificazione ha tuttavia valorizzato il comportamento resipiscente dell’Amministrazione, ponendo a suo carico il 70% delle spese, liquidate forfetariamente in euro 800,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa durante il giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento o l’integrale soddisfacimento della pretesa azionata intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l’interesse alla prosecuzione della domanda.
- Quando l’Amministrazione adempie solo dopo la proposizione del ricorso, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte abbia reso necessaria l’instaurazione del giudizio.
- La tardività dell’adempimento dell’Amministrazione può giustificare la condanna alle spese anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere; il comportamento successivamente collaborativo dell’Amministrazione può incidere sulla quantificazione delle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1129/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1130/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1141/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1143/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 949/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 950/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →