Cassazione Penale, Ordinanza n. 35776/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della decisione di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, aveva confermato la condanna per il reato di falsità materiale/uso di atto falso in relazione agli artt. 477 e 482 c.p. Il primo motivo contestava l'affermazione di responsabilità penale; il secondo motivo censurava la misura della pena, ritenuta eccessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché sostanzialmente reiterativo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza una specifica critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata. Ha ritenuto anche il secondo motivo non consentito, perché attinente al trattamento sanzionatorio e sorretto da motivazione sufficiente e non illogica. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 482 c.p. quale base della condanna confermata in appello; il testo non specifica oltre la qualificazione del fatto.
Richiamato insieme all'art. 477 c.p. quale norma incriminatrice oggetto della conferma di condanna; il testo non consente di desumere ulteriori dettagli fattuali o qualificatori.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre censure sulla responsabilità già compiutamente esaminate dal giudice di merito, se il ricorso non si confronta in modo specifico con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
- Il motivo di ricorso che si limiti a contestare il trattamento sanzionatorio è inammissibile quando la determinazione della pena risulti sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando i motivi non introducono un effettivo vizio di legittimità ma mirano a una nuova valutazione del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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